In tema di sanzioni amministrative, con la
sentenza n. 23881, depositata il 15 novembre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di presentazione di un unico ricorso al
giudice di pace per infrazioni multiple al
codice della strada (fattispecie in cui le infrazioni sono state commesse in luoghi diversi e di competenza di diversi giudici di pace) ha chiarito che il giudice non può emettere un decreto di inammissibilità inaudita altera parte ma deve pronunciare
sentenza convocando le parti. Nel caso esaminato dalla Corte un automobilista aveva impugnato l'ordinanza del
giudice di pace di Pistoia che dichiarava inammissibile il suo ricorso in opposizione avverso diversi verbali della polizia stradale per violazioni commesse durante il percorso autostradale Milano-Roma e Bologna Bari Taranto, violazioni accertate con sistema di controllo della velocità. L'uomo precisava di avere adito il
giudice di pace di Pistoia, essendo la propria
residenza in un Comune rientrante nella competenza territoriale di tale giudice in base all'art. 9, comma 2, cpp e/o degli articoli 63 e 79 del
codice del consumo. Il
giudice di pace dichiarava inammissibile il ricorso così motivando "ritenuto il rimedio previsto dall'art. 204-bis del
codice della strada debba essere azionato separatamente per ogni verbale; rilevato altresì che le violazioni di cui agli impugnati verbali sono state commesse in località diverse tra di loro e tutte al di fuori della competenza territoriale del giudice adito". Impugnando la
sentenza del gdp di Pistoia, il ricorrente deduceva in cassazione la nullità del procedimento per violazione dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981 numero 689, osservando che il
giudice di pace non avrebbe potuto dichiarare inammissibile il ricorso, sostanzialmente effettuando una statuizione sulla competenza senza instaurare preventivamente il
contraddittorio e quindi in violazione dell'art. 23 di detta legge. Investita della questione, la Corte accogliendo il ricorso e cassando con rinvio la
sentenza, ha spiegato che "il
giudice di pace col suo provvedimento d'inammissibilità ai sensi del primo comma dell'art. 23 della legge 689/81 ha adottato un provvedimento non previsto da tale norma nel quale sostanzialmente si afferma che in ipotesi di violazioni multiple, di competenza dei giudici di pace diversi, perché commessi in luoghi diversi, ciascuno dei quali rientranti nella competenza di diversi uffici del
giudice di pace, il
giudice di pace investito dell'opposizione avverso tutti i verbali in questione, in relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza territoriali, può adottare la statuizione di inammissibilità prevista invece dal primo comma dell'art., 23 della legge 689/81 soltanto per l'ipotesi di tardività della impugnazione. Tale norma deve ritenersi di stretta interpretazione e quindi applicabile esclusivamente nei casi dalla stessa indicati. La specialità della norma deriva proprio dalla possibilità di pronunciare un provvedimento senza la preventiva instaurazione del
contraddittorio e per ipotesi nelle quali si tratta di accertare soltanto il rispetto o meno di un termine".