È nulla la sentenza di condanna se la perizia psichiatrica non è stata acquisita in base alle norme sulla istruzione dibattimentale. È quanto è stato stabilito con la sentenza n. 29936 depositata il 29 luglio 2010. Secondo la ricostruzione della vicenda, la Corte di Assise di Palermo aveva disposto la perizia psichiatrica per un uomo condannato in seguito per duplice omicidio doloso. Ma il giudice nell'acquisire la perizia non aveva però fissato l'udienza per l'esame orale, in violazione dell'art. 501 del codice di procedura penale, pertanto il difensore aveva eccepito la nullità dell'intero procedimento. La Corte di Cassazione, che ha accolto l'eccezione sollevata dal difensore dell'imputato ha in proposito chiarito che ““l'art. 467 c.p.c. attribuisce al giudice il potere di disporre, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, l'assunzione di prove indifferibili, tra le quali può ricomprendersi la perizia destinata ad accertare la capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, e aggiunge che l'assunzione avviene osservando le forme previste per il dibattimento. Ne consegue che le prove assunte dal giudice nella fase di giudizio, pur se prima dell'apertura del dibattimento, devono rispettare le regole stabilite per l'istruzione dibattimentale. Quindi la capacità dell'imputato di stare in processo deve essere accertata mediante perizia assunta osservando le forme previste per il dibattimento, anche nell'ipotesi in cui l'accertamento avvenga prima dell'apertura del dibattimento”. La Corte ha continuato a spiegare che “nel caso concreto la Corte territoriale ha inizialmente avvisato le parti del conferimento dell'incarico peritale, ma poi, depositata la relazione peritale, invece di fissare una nuova udienza per l'esame dei periti e per le conclusioni delle parti, ha emesso de plano la decisione. A causa della mancata instaurazione del contraddittorio e della correlativa lesione del diritto di difesa l'ordinanza di revoca della sospensione è affetta da nullità, che – tempestivamente dedotta – si estende alla sentenza quale atto consecutivo dipendente da quello dichiarato nullo”.
È quanto è stato stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 29936 depositata il 29 luglio 2010
Articoli correlati
-
13-12-2020
Responsabilità medica: la perizia non è indispensabile
La Cassazione si è soffermata sulla natura della perizia, affermando, in un giudizio di responsabilità medica, che non si tratta di una prova decisiva -
-
19-10-2014
L'apertura del dibattimento costituisce un punto di non ritorno rispetto alla fase processuale precedente -
13-03-2017
Avvocati: udienza sbagliata via pec, procedimento nullo
L'erronea indicazione della data di comparizione per il dibattimento al difensore dell'imputato integra ipotesi di nullità assoluta -
15-10-2014
Cassazione: quando la sentenza penale vincola il giudice civile
I casi in cui il giudicato penale è vincolante nel giudizio civile sono tassativi. Lo ricorda la Cassazione
In evidenza oggi
- Assegno bancario: chi firma deve pagare
- Separazioni: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
- Tlc su terreni con uso civico: sì al vincolo paesaggistico
- TFR, dal 1° luglio 2026 cambia tutto: come funziona la nuova adesione automatica ai fondi pensione
- Mediazione immobiliare: quando vale il foro del consumatore estero
