Diversamente si rende il giudizio civile retroattivamente non sorretto da alcun interesse e si genera un inaccettabile dispendio di attività giurisdizionale

di Valeria Zeppilli - Nell'accertare delle ipotesi di responsabilità medica, il giudice penale non può rimettere la domanda civile al giudice civile in relazione al quantum risarcitorio sino a che l'accertamento dell'an non sia divenuto definitivo.

Come evidenziato dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 15182/2017 qui sotto allegata, ritenendo diversamente il rischio che si corre è quello di rendere il giudizio civile instaurato ai sensi dell'articolo 539 del codice di procedura penale retroattivamente non sorretto da alcun interesse, oltre che un inaccettabile dispendio di attività giurisdizionale, incoerente con il dettato dell'articolo 111 della Costituzione. Del resto, se la sentenza che ha deciso ex art. 539 c.p.p. agli effetti civili di quantificazione viene impugnata in sede penale su ciò che costituisce il presupposto di tali effetti, è ben possibile che l'esito dell'impugnazione penale faccia crollare quel che si è fatto valere davanti al giudice civile.

La vicenda

Nel caso di specie, il sanitario e la casa di cura, imputati per il decesso di un paziente, avevano impugnato la sentenza penale che li aveva condannati. Dalla decisione di quest'ultima, quindi, per i giudici è insorta la dipendenza della pronuncia di condanna risarcitoria devoluta dal tribunale penale al giudice civile.

La rimessione al giudice civile ai sensi dell'articolo 539, insomma, sprigiona effetto solo se sui capi della sentenza penale dalla quale dipende il quantum della pretesa civile si sia formato il giudicato, cosa che nel caso di specie non era avvenuta. Di conseguenza, l'azione civile doveva rimanere integralmente nell'ambito del processo penale, senza possibilità di scindere l'an dal quantum.

Il giudizio di rinvio civile ex artt. 392 e ss c.p.c.

Diverso è il caso in cui il giudizio penale si conclude con l'annullamento da parte del giudice di legittimità delle disposizioni o dei capi che riguardano l'azione civile o con l'accoglimento del ricorso promosso dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato.

In tali casi, infatti, al giudice del rinvio è conferita la cognizione di tutto quanto la pronuncia passata in giudicato non ha deciso della domanda civile. Non esiste, insomma, una scissione paragonabile a quella che si verifica in forza dell'articolo 539 c.p.p.

Di conseguenza, il giudice rimettente non potrà vietare al giudice del rinvio di pervenire alla decisione conclusiva sulla domanda civile, né è sostenibile che il danneggiato apporti del novum quando chieda anche il quantum.

Corte di cassazione testo sentenza numero 15182/2017
Valeria Zeppilli

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