Il Tar Liguria consente all'imprenditore di usare l'arma detenuta per difendere la propria attività. Il punto sulla riforma in Parlamento

di Lucia IzzoÈ consentito l'uso di un'arma detenuta legittimamente per difendere i propri beni nel luogo in cui l'imprenditore esercita la propria attività, laddove non vi è desistenza e vi sia pericolo d'aggressione.


Lo ha affermato il TAR Liguria, seconda sezione, nella sentenza n. 256/2017 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un imprenditore a cui il Prefetto di Savona aveva respinto l'istanza volta a ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale.


L'uomo espone che, stante la sua attività nel settore del commercio di legname, ha spesso necessità di trasportare denaro contante destinato al pagamento dei clienti e dei fornitori della legna; ancora, aggiunge di essere titolare di porto d'armi dal 1975, sempre rinnovato.


Inoltre, il ricorrente ha dimostrato di avere nel recente passato denunciato svariati furti di gasolio che aveva subito presso il piazzale della propria ditta.


Il Tribunale Amministrativo, dichiarando fondato il ricorso, rammenta che ai sensi dell'art. 42 del R.D. 18.6.1931, n. 773, "il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura […]".


Se è vero, spiegano i giudici, che la licenza di portare rivoltelle costituisce una deroga al generale divieto di portare armi, e che la facoltà di rilasciarla è oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale, è altrettanto vero che, in presenza di un'autorizzazione di polizia risalente nel tempo e oggetto di plurimi rinnovi, l'amministrazione, in sede di diniego, deve darsi carico di dimostrare il venir meno delle condizioni iniziali, che avevano formato oggetto di positiva valutazione in punto di "dimostrato bisogno", ed il sopravvenire di nuove ragioni giustificative del diniego (Cons. di St., sent. n. 2313/2014).


Nel caso di specie, la comunicazione dei motivi ostativi si è limitata a rilevare che il ricorrente avrebbe potuto avvalersi dei servizi offerti dal sistema bancario per evitare il trasporto di elevate somme di denaro, e che non ha subito minacce, aggressioni e reati di altro genere contro la persona.


Si tratta, però, di motivazioni riferibili anche al passato, che tuttavia non erano mai state ritenute sufficienti a negare la sussistenza del dimostrato bisogno ai fini del rilascio della licenza per porto di pistola. A ciò si aggiunga che, da un lato, l'uso dei contanti sembrerebbe essere riferibile a esigenze dei fornitori e dei clienti, non già del ricorrente.


La sentenza rammenta che l'ordinamento considera scriminante, e dunque consentito, l'uso di un'arma legittimamente detenuta anche al fine di difendere i propri beni all'interno di un luogo ove venga esercitata un'attività imprenditoriale, "quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione" (art. 52 commi 2 e 3 c.p., aggiunti dall'art. 1 della 13 febbraio 2006, n. 59).

Legittima difesa: la riforma ferma in Parlamento

La sentenza del Tar Liguria è l'ultimo tassello di un dibattito mai placatosi sulla legittima difesa, (per approfondimenti: GUIDA La legittima difesa. Art. 52 del codice penale) tematica che periodicamente balza all'onore delle cronache e su cui molto si discute. Nel frattempo, la proposta di legge ordinaria n. 2892, a firma del leghista Nicola Molteni, è ancora ferma all'esame in Commissione.


Il ddl, sostanzialmente, vorrebbe che all'art. 52 c.p. fosse aggiunta un'ulteriore ipotesi di legittima difesa, riguardante il caso in cui questa sia esercitata per respingere l'ingresso in un'abitazione privata o in luogo ove si eserciti un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale (per approfondimenti: In arrivo la riforma della legittima difesa: sarà il far west?).


Si sostanzierebbe una presunzione legale di legittima difesa laddove l'ingresso presso tali luoghi avvenisse tramite effrazione oppure contro la volontà del proprietario con violenza o minaccia di uso di armi e da parte di una persona travisata o di più persone riunite.

A questa si aggiunge anche l'iniziativa, promossa nel mese di febbraio scorso, da Italia dei Valori (per approfondimenti: Più facile sparare per legittima difesa: 2 milioni di firme per la nuova proposta di legge), che ha dato inizia a una raccolta firme allo scopo di avanzare una proposta di legge di iniziativa popolare.

Questa proporrebbe di inasprire le pene previste per chi viola il domicilio, escludendo, invece, ogni responsabilità per i danni subiti da chi si introduce volontariamente nella privata dimora. Ancora, anche IDV manifesta la volontà di accrescere le ipotesi in cui la legittima difesa non ricada nell'eccesso colposo. 

Il ddl a prima firma David Ermini (responsabile giustizia PD) sbarcherà, invece, tra pochi giorni, in aula alla Camera. E' stato inserito infatti nel calendario dei lavori di Montecitorio a partire dal prossimo 19 aprile. 

TAR Liguria, sentenza n. 256/2017

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