Per la Cassazione la distanza tra segnale e apparecchio va valutata in relazione allo stato dei luoghi

di Lucia Izzo - Non necessariamente l'autovelox deve trovarsi in prossimità del segnale che ne indica la presenza, poiché è legittimo anche che il macchinario sia posizionato fino a quattro chilometri dopo la segnaletica stessa.


Tanto si desume dalla sentenza n. 7949/2017 (qui sotto allegata), con cui la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della multa elevata a un cittadino per eccesso di velocità.


Nel rigettare l'opposizione alla sanzione, il Tribunale aveva affermato che il verbale di contravvenzione indicava con precisione data, ora e luogo della contestata violazione, superando le critiche dell'appellante circa la dicitura operata non in ettometri, come previsto dall'art. 129, comma 2, del Regolamento c.d.s. 


Non colgono nel segno neppure le censure avanzate in Cassazione, in particolare quanto alla postazione del preavviso del posto di controllo per il rilevamento della velocità. Ad avviso del ricorrente, una segnalazione ad una distanza di 1250 metri dal luogo di rilevamento è preavviso inadatto per gli utenti della strada. 


Per la Cassazione è corretto che la validità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocitàaccertato mediante "autovelox", sia subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata. 


Tuttavia, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante "autovelox" non sia indicato se la presenza dell'apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende, peraltro, nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l'esistenza.


Nel caso di specie, secondo quanto accertato dal giudice di merito, il Comune ha dimostrato che la segnalazione si trovava 1.250 metri prima del punto di rilevamento. Questa distanza è stata ritenuta dal Tribunale congrua perché la preventiva segnalazione potesse utilmente spiegare i suoi effetti di avvertimento, ed è preclusa alla Corte di legittimità una rivalutazione di tale apprezzamento di fatto. 


Gli Ermellini, rammentano comunque che, ai sensi dell'art. 2, d.m. 15 agosto 2007, i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati "con adeguato anticipo" rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. 


Come stabilito dalla giurisprudenza, la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare, è necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non è stabilita una distanza minima, né assume rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada. 

Cass., II sez. civ., sent. n. 7949/2017

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