L'intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art. 591, comma, 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione; art. 606, comma 3) preclude ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla di ufficio. L'intrinseca incapacità dell'atto invalido di accedere davanti al giudice dell'impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale. (Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 22 marzo - 22 giugno 2005, n.23428: Ricorso per cassazione inammissibile - Prescrizione del reato maturata prima della sentenza di appello - Irrilevanza).
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Negoziazione assistita: l’invito va notificato all’avvocato
- Legge elettorale. Personale, eguale, libero e segreto: che cosa resta del nostro voto
- Fine vita: la Consulta legittima la disciplina
- Errore del notaio: se lo scopri dopo quindici anni perdi la casa e nessuno paga il danno
- Associazioni professionali: quando è dovuta l'IRAP





