Cassazione: Non può essere dichiarata la prescrizione del reato se il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi
A.V. |

Cassazione: Non può essere dichiarata la prescrizione del reato se il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi

Irrilevante il fatto che il reato si sia prescritto già prima della sentenza d'appello e che i giudici di merito non abbiano rilevato la prescrizione
Se il ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile, è preclusa la possibilità di dichiarare prescritto il reato. Lo ricorda la Corte di Cassazione facendo notare come l'inammissibilità del ricorso dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi "non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 del codice di procedura penale".
Poco importa che il reato si sia prescritto già prima della sentenza d'appello e che i giudici di merito non abbiano rilevato la prescrizione. 
Se il ricorso per Cassazione è inammissibile resta preclusa ogni possibilità "sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 codice procedura penale, l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice".

E' stata così confermata una sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva condannato una donna per truffa e tentata truffa per aver riscosso una pensione di guerra del marito anche dopo il suo decesso.

La donna, per mezzo del suo difensore,  si era rivolta alla suprema corte sostenendo che, in relazione al reato di tentata truffa, non poteva ipotizzarsi alcun reato perché il direttore dell'ufficio postale era stato messo al corrente della morte del marito e quindi sarebbe stato in condizioni di negare la corresponsione della pensione.
Secondo la Cassazione però la ricorrente ha ricorso a vari artifizi  per indurre in errore gli impiegati dell'ufficio postale e farsi consegnare indebitamente la pensione del marito.

Cassazione Penale Sentenza 31 ottobre 2014, n. 45114

Cassazione Penale Sentenza 31 ottobre 2014, n. 45114 

Fatto e diritto

1. Con sentenza del 26/06/2013, la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza con la quale, in data 29/06/2011, il giudice monocratico del tribunale di Noia aveva ritenuto P. colpevole dei reati di truffa (capo sub a) e tentata truffa (capo sub b) aggravata per avere riscosso – dall’agosto 2002 al marzo 2006 – la pensione di guerra del marito V. nonostante questi fosse deceduto.

2. Avverso la suddetta sentenza l’imputata, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo sub b) (tentata truffa) sostenendo che, poiché il Direttore dell’ufficio postale era stato messo a conoscenza, fin dal 20/3/2006, del decesso del V., e, quindi, messo nelle condizioni di negare la corresponsione della pensione alla P. quando questa si fosse recata all’ufficio postale per la riscossione, allora il tentativo di truffa non sarebbe ipotizzabile trattandosi di reato impossibile.

3. II ricorso è manifestamente infondato.

In fatto, va premesso che non è in contestazione la condotta truffaldina posta in essere dalla ricorrente la quale, ricorrendo a vari artifizi descritti nel capo d’imputazione, per anni indusse in errore gli impiegati dell’ufficio postale, facendosi consegnare la pensione del marito, sebbene questi fosse deceduto.

Correttamente, pertanto, entrambi i giudici di merito, anche relativamente al tentativo condotto con le stesse modalità con le quali per anni la ricorrente era riuscita a farsi consegnare la pensione, hanno disatteso la medesima doglianza osservando che «l’idoneità del comportamento a trarre in inganno i dipendenti dell’ufficio postale è dimostrato dai fatti e la sopravvenuta conoscenza del decesso del marito nulla toglie all’astratta capacità di cagionare la falsa rappresentazione della realtà e solo l’intervento di fattori indipendenti ed esterni alla volontà della donna hanno impedito che anche questa volta la P. riuscisse nell’inganno ad incassare la pensione del coniuge».

La Corte, infatti, si è adeguata al costante orientamento giurisprudenziale – che in questa sede va ribadito – secondo il quale l’idoneità degli atti va valutata ex ante prescindendo dalle condizioni che, in concreto, hanno ostacolato la realizzazione del delitto: ex plurimis SSUU 6218/1983 Rv. 159725; Cass. 7630/2004 Rv. 228557; Cass. 41405/2010 Rv. 248933; Cass. 30139/2011 Rv. 250413; Cass. 36536/2011 Rv. 251145; Cass. 44260/2013 Rv. 256866.

La declaratoria di inammissibilità preclude la rilevabilità della prescrizione in applicazione del principio di diritto secondo il quale «l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.»: ex plurimis SSUU 22/11/2000, De Luca, Riv 217266 – Cass. 4/10/2007, Impero.

Stessa regola vale nell’ipotesi in cui, la prescrizione fosse maturata prima dell’impugnata sentenza, dovendosi ribadire il principio secondo il quale «L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice»: SSUU 23428/2005 riv 231164; Cass. 6693/2014 riv 259205; Cass. 25807/2014 riv 259202

Alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.


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