In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato minorenne costui non può essere condannato al pagamento delle spese

di Annamaria Villafrate - La Cassazione nella sentenza n. 17444/2019 (sotto allegata) non solo ribadisce l'inammissibilità del ricorso quando è finalizzato a ottenere una nuova valutazione dei fatti nel merito da parte della Corte di legittimità. Gli Ermellini ribadiscono altresì che, se il ricorso avanzato da un imputato minorenne viene respinto o dichiarato inammissibile, costui non può subire la condanna alle spese.

La vicenda processuale

Il giudice di secondo grado conferma la sentenza del tribunale dei minori che ha condannato l'imputato per il reato di danneggiamento aggravato. L'imputato ricorre in Cassazione per contestare il rigetto della domanda di rinnovazione dell'istruttoria, per illogicità e contraddittorietà manifeste della motivazione e per l'illegittima negazione della sospensione condizionale della pena.

Gli imputati minorenni non devono pagare le spese

La Cassazione con sentenza n. 17444/2019 (sotto allegata) ribadisce che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso quando è "fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentativa avverso la sentenza oggetto di ricorso."

In motivazione gli Ermellini riaffermano altresì che, in considerazione della della minore età del ricorrente al momento dei fatti e per rispetto delle disposizioni relative al rito speciale, non deve essere disposta la condanna alle spese del giudizio e neppure alle altre sanzioni accessorie previste dall'art 616 c.p.p, come il pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come già precisato dalla Sezione 1, nel provvedimento n. 26870/2014 infatti "Il minorenne che abbia proposto ricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende."

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