Per la Cassazione, il mago che abusa della credulità di una giovane donna convincendola che il fidanzato deve essere salvato da una fattura commette reato di truffa aggravata

di Annamaria Villafrate - Commette reato di truffa aggravata il mago che, profittando della credulità di una giovane donna superstiziosa, la convince che il fidanzato deve essere liberato da una fattura, chiedendole per il rito magico la somma di 19.200 euro. A stabilirlo la sentenza n. 49519/2019 della Cassazione (sotto allegata), anche se poi annulla il provvedimento impugnato senza rinvio per prescrizione del reato.

Reato di truffa aggravata

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La Corte di Appello in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado dichiara di non doversi procedere nei confronti dell'accusato del reato di truffa per estinzione del reato, conferma la penale responsabilità dello stesso per il reato di truffa

aggravata (art. 640, comma 2, n. 2, cod. pen.) ai danni di un'altra donna, ridetermina le sanzioni nei termini di giustizia, conferma la parte della sentenza di primo grado relativa alle statuizioni disposte in favore delle parti civili e revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena.

In sostanza la Corte dichiara la penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa

aggravata per aver fatto credere alla persona offesa che l'uomo di cui era innamorata era vittima di una fattura e che sarebbe morto in un incidente d'auto se non fosse intervenuto con un suo rito magico, traendola così in in inganno la donna da cui si è fatto consegnare 19.200. Reato aggravato dall'aver "commesso il fatto ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario."

Il ricorso dell'imputato

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Ricorre in Cassazione il difensore del mago, contestando tra l'altro "la ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato all'imputato con particolare riguardo al giudizio di idoneità della condotta dell'imputato a trarre in inganno la persona offesa."

I Giudici di merito avrebbero errato nel ritenere irrilevante la "scarsa credibilità" dell'intervento dell'imputato poiché dovevano prendersi in considerazione sia le qualità dell'imputato che della persona offesa. Il giudice dell'impugnazione non ha spiegato perché, essendo l'intervento dell'imputato scarsamente credibile, lo ha ritenuto comunque idoneo a trarre in inganno la persona offesa, una donna di 45 anni, laureata in economia, ben inserita a livello sociale e lavorativo "non rilevando per contro le circostanze che la persona offesa era superstiziosa e credeva nelle forze dell'occulto."

Truffa aggravata per il mago che abusa della credulità della vittima

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 49519/2019 annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché il reato è da considerarsi estinto per prescrizione. Nella motivazione però gli Ermellini rispondono a tutti i motivi del ricorso sollevati dall'imputato, compreso quello in cui viene contestata la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato.

Gli Ermellini prima di tutto ribadiscono la corretta qualificazione del reato contestato all'imputato come truffa aggravata poiché integra tale illecito penale: "il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago, chiromante, occultista o guaritore, ingeneri nelle persone offese la convinzione dell'esistenza di gravi pericoli gravanti su di esse o sui loro familiari e, facendo loro credere di poter scongiurare i prospettati pericoli con i rituali magici da lui praticati, le induca in errore, così procurandosi l'ingiusto profitto consistente nell'incameramento delle somme di denaro elargitegli con correlativo danno per le medesime."

Il reato di truffa non deve essere confuso con quello di abuso di credulità popolare "il cui elemento costitutivo e differenziato si individua nel turbamento dell'ordine pubblico e nell'azione rivolta nei confronti di un numero indeterminato di persone, il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago o di guaritore, ingeneri nelle persone offese il pericolo immaginario di gravi malattie e le induca in errore, procurandosi un ingiusto profitto con loro danno, facendo credere di poterle guarire o di poterle preservare con esorcismi o pratiche magiche o con la somministrazione e prescrizione di sostanze asseritamente terapeutiche."

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Scarica pdf Cassazione n. 49519-2019

Foto: 123rf.com
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