In base all'art. 156 c.p.c., la nullità degli atti processuali non può essere pronunciata per inosservanza di forme, se ciò non sia previsto dalla legge

Come funziona la nullità degli atti processuali

[Torna su]

Gli artt. 156 e segg. del codice di procedura civile si occupano della disciplina del regime di nullità degli atti processuali.

Tra i principali tratti distintivi di tale disciplina emerge la generale rilevabilità della nullità su istanza di parte (laddove la rilevabilità d'ufficio rappresenta, quindi, un'eccezione) e la previsione di meccanismi giuridici di sanatoria delle nullità, che mirano a salvaguardare, per quanto possibile, la validità degli atti e dell'intero procedimento giudiziario.

Il raggiungimento dello scopo dell'atto

[Torna su]

Il primo comma dell'art. 156 c.p.c. prevede, in linea generale, che la semplice inosservanza di forme nell'adozione di un atto non possa comportare la nullità dell'atto stesso, se tale effetto non sia espressamente previsto dalla legge.

Le ipotesi di nullità degli atti processuali, pertanto, sono da considerarsi come tassative.

Quando, però, risulti che i requisiti formali mancanti erano indispensabili per il raggiungimento dello scopo da parte dell'atto, è possibile dichiararne la nullità.

In ogni caso, se l'atto raggiunge il proprio scopo, la nullità non può mai essere pronunciata (in ciò si sostanzia il principio di strumentalità delle forme, di cui all'art. 156 c.p.c., terzo comma).

Rilevabilità su istanza di parte o d'ufficio

[Torna su]

Come anticipato, la nullità di un atto processuale può essere dichiarata, di regola, su istanza di parte.

Il giudice, quindi, può rilevare d'ufficio la nullità di un atto solo se a ciò sia espressamente autorizzato dalla legge (ad esempio nel caso di vizi relativi alla costituzione del giudice, come vedremo tra breve, o se manchi la sottoscrizione della sentenza ex art. 161 c.p.c.).

Per poter rilevare la nullità di un atto, la parte interessata non deve aver dato causa alla nullità stessa, né deve aver previamente rinunciato al diritto di far valere tale vizio.

Quanto al termine entro il quale può essere fatta valere la nullità di un atto processuale, va detto che l'istanza della parte interessata deve pervenire nella prima difesa successiva al compimento dell'atto nullo (o alla sua conoscenza, v. art. 157 c.p.c.), mentre il rilievo officioso della nullità può pervenire in ogni stato e grado del processo.

Sanabilità della nullità

[Torna su]

Di regola, la nullità degli atti processuali si considera sanabile (ad esempio per mancata eccezione di parte entro il termine previsto o per raggiungimento dello scopo da parte dell'atto).

L'art. 158 c.p.c., però, prevede espressamente che se la nullità deriva da vizi relativi alla costituzione del giudice (ad esempio per vizi dell'atto di nomina), va rilevata d'ufficio e considerata insanabile (salvo il principio di conversione dei vizi di nullità in motivi di impugnazione, di cui si dirà tra breve).

Lo stesso dicasi per i vizi relativi all'intervento del pubblico ministero, quando questo sia previsto dalla legge.

Effetti della nullità

[Torna su]

Allo scopo di salvaguardare, per quanto possibile, la validità degli atti processuali, l'art. 159 c.p.c. prevede che la nullità di un atto non si estende agli atti precedenti, né agli atti successivi che ne siano indipendenti.

Allo stesso modo, la nullità non si estende a quelle parti dell'atto che siano considerabili indipendenti e che non risultino viziate.

L'atto viziato, peraltro, è idoneo a produrre tutti gli altri effetti che non siano impediti dal vizio (cfr. art. 159 c.p.c.).

Rinnovazione degli atti nulli

[Torna su]

Un ulteriore meccanismo giuridico che mira a salvaguardare la validità del processo, inteso quale sequenza ordinata di atti, è quello previsto dal primo comma dell'art. 162 c.p.c., che impone al giudice che pronuncia la nullità di disporre la rinnovazione degli atti ai quali tale nullità si estende.

Si ritiene che la rinnovazione degli atti processuali produca effetti retroattivi.

Conversione in motivi di impugnazione

[Torna su]

L'art. 161 c.p.c., infine, pone il c.d. principio di conversione dei vizi di nullità in motivi di impugnazione, prevedendo che la nullità di una sentenza (anche qualora sia derivata da nullità di un atto precedente) deve essere fatta valere secondo le regole proprie degli ordinari mezzi di impugnazione (appello o ricorso in Cassazione).

La mancata impugnazione dell'atto, pertanto, integra sanatoria del vizio.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: