La variazione della prescrizione dei tributi locali e regionali e della cartella esattoriale, alla luce delle sentenze della Sezione Unite della Corte di Cassazione

Dott. Walter Domenico Casciello - Per poter capire a pieno l'importanza della prescrizione dei tributi e delle cartelle esattoriali, bisogna analizzare in primo luogo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 19704 del 2 ottobre 2015, con la quale gli Ermellini hanno ammesso la possibilità per il contribuente, di impugnare l' estratto di ruolo, rilasciato dal concessionario. Questo perché chiosano i giudici romani, il contribuente non impugnerà il "documento estratto di ruolo", ma certamente avrà interesse ad impugnare, la non regolare notifica -o la relativa prescrizione- del contenuto fornito dal documento stesso.

Analizzata questa importante sentenza, i giudici della Suprema Corte di Cassazione, appena un anno dopo, con la sentenza n. 23397, depositata in data 17.11.2016, hanno sentenziato che "la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve quinquennale in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo." Pertanto, ente impositore o accertatore, per poter interrompere la prescrizione della cartella esattoriale, devo notificare al contribuente un qualsiasi atto interruttivo nell'arco dei cinque anni, tranne nell'ipotesi di un titolo divenuto definitivo, che invece subisce una normale prescrizione ordinaria.

Per quanto concerne invece la diversa natura e la prescrizione dei tributi a "prestazioni periodiche", essa può variare sia per l'organo competente che per la relativa prescrizione:
- I tributi TARSU, IMU/ICI: sono tributi locali e vanno impugnati davanti le Commissioni Tributarie Provinciali competenti. Essi si prescrivono, come tutti i tributi che il contribuente paga annualmente, in cinque anni. Nel merito, si prescrivono al termine del quinto anno successivo, a quando l'imposta doveva essere versata. Per esempio, per la TARSU anno di riferimento 2011, la prescrizione inizia a decorrere dal 01.01.2012 ed il tributo, se non vi sono stati atti interruttivi, si prescrive il 31.12.2016. Quindi a partire dal giorno 01.01.2017 si sono prescritti i tributi TARSU relativi all'anno 2011;

- I tributi INPS/INAIL: invece si devono impugnare davanti al relativo organo competente, ovvero il Tribunale, in funzione del giudice del lavoro. Essi, si prescrivono nel termine quinquennale. Il tributo si prescrive quindi al termine del quinto anno successivo, a quando esso doveva essere versato. Se per esempio l' anno di riferimento è il 2010, la prescrizione inizia a decorrere dal 01.01.2011 ed il tributo, se non vi sono stati atti interruttivi, si prescrive il 31.12.2015;

-Tassa Automobilistica: essa va impugnata sempre davanti alla Commissione Tributaria competente. Si prescrive però al termine del terzo anno successivo, a quando esso doveva essere versato. Per esempio per la tassa automobilistica relativa all'anno 2013, la prescrizione inizia a decorrere dal 01.01.2014 e termina, se non vi sono stati atti interruttivi, il 31.12.2016.

Dott. Walter Domenico Casciello

LAUREATO PRESSO LA "PARTHENOPE DI NAPOLI"

Vincitore del bando " tirocinio presso un ufficio giudiziario"

Casciello.walter@virgilio.it


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