La pronuncia della Cassazione sul reato ex art. 270-bis del codice penale

Abogado Francesca Servadei - La sentenza 48001/2016, pronunciata dalla V Sezione della Suprema Corte (qui sotto allegata), boccia la decisione assunta in primo e secondo grado dei giudici pugliesi, che ha visto la condanna per il reato di cui all'articolo 270 bis del codice penale, Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

La vicenda

Nel 2013, dopo ben quattro anni di indagini, il GUP del Tribunale di Bari, a seguito di giudizio abbreviato, condannava quattro uomini con l'accusa di reato di associazione terroristica, decisione confermata dalla competente Corte d'Appello.

Le indagini che hanno portato all'arresto, quindi alla condanna in primo ed in secondo grado, si sono basate sostanzialmente su intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva un'attività di proselitismo finalizzata a far si che altre persone di religione islamica si rendessero disponibili al martirio, come glorificazione e uccisione del maggior numero di infedeli. La detta attività si svolgeva nel modo seguente : a) destinare call center ovvero la Moschea a luoghi dove predicare l'indottrinamento; b) utilizzo dei call center per connettersi ad internet e illustrare filmati di guerra, siti web di area jihadista e modalità con le quali preparare armi; c) falsi documenti per consentire la permanenza clandestina in Italia di stranieri, d) manifestazione di odio semita, nondimeno verso la cultura italiana e verso coloro che pur di religione islamica svolgevano attività in Italia ed in ultimo, ma non per importanza, e) il riferimento ad una cellula, ossia al raggruppamento di persone collegate ad ambienti estremisti.

La decisione

Innanzitutto è lecito osservare che la norma 270-bis del codice penale, deve essere letta congiuntamente con l'articolo 270-ter (Assistenza agli associati) del medesimo corpo normativo, ove le condotte con finalità di terrorismo, sono caratterizzate da un elemento oggettivo che si traduce in tutte quelle condotte volte a provocare un gravoso pregiudizio ad uno Stato ovvero ad un'organizzazione internazionale e da un elemento soggettivo che invece consiste in quelle condotte aventi la finalità di: a) spaventare la popolazione, b) costringere i poteri pubblici ovvero un'organizzazione dal porre in essere qualsiasi atto, c) indebolire o sopprimere i poteri politici di uno Stato ovvero di un'organizzazione internazionale.

Gli Ermellini evidenziano che affinché sia integrato il reato per il quale vi è stata la condanna sono necessari elementi probatori che dimostrino la capacità della struttura criminale a porre in essere il programma criminoso non essendo pertanto sufficiente provare una generica tensione del gruppo per la finalità perseguita.

Alla luce di quanto esposto la V Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha statuito che ai fini dell'incriminazione del reato di cui all'articolo 270 bis del Codice Penale è necessario dare prova della realizzazione di una struttura criminale tesa a porre in essere atti terroristici, non essendo sufficiente una mera attività di proselitismo ed indottrinamento, finalizzata ad inculcare una visione positiva del martirio per la causa islamica e ad acquisire generica disponibilità ad unirsi ai combattimenti in suo nome.

I Giudici di Piazza Cavour non ravvisano nella norma Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico il dolo specifico che la caratterizza; difatti viene asserito che l'indottrinamento, consistente nella sollecitazione a combattere per la causa e per questa immolarsi, esula da quelle condotte terroristiche, che costituiscono oggetto dell'associazione di cui ai sensi della citata fattispecie. Statuendo questo, l'organo nomofilattico effettua un distinguo tra addestramento ed indottrinamento.

Per addestramento i Supremi Giudici identificano quell'attività sufficiente a conseguire un risultato terroristico, mentre l'indottrinamento, unicamente considerato, si traduce quale precondizione per la realizzazione di una associazione avente finalità terroristiche. Ulteriore elemento che ha portato gli Ermellini a ribaltare la decisione presa dai giudici di merito, è anche l'insufficiente quadro probatorio; difatti i giudici di legittimità hanno evidenziato la mancanza di un effettivo sodalizio tale da realizzare atti terroristici ai sensi dell'articolo 270 sexies del Codice Penale, Condotte con finalità di terrorismo. Inoltre, sempre dagli elementi probatori è emerso che, per tutto il periodo interessato a svolgere le indagini, quindi dal 2009 al 2013, non è stato compiuto alcun atto riferibile all'associazione, neanche in forma minimale, tanto è vero che nella sentenza in esame si evince la incapacità del gruppo di raggiungere un livello organizzativo tale da affrontare le contingenti e non certo imprevedibili difficoltà di un'attività terroristica di carattere internazionale.

Dall'esame della pronuncia, dunque, è evidente che il solo proselitismo del martirio islamico, in mancanza di atti volti alla commissione di azioni terroristiche, ovvero scollegato da organizzazioni terroristiche internazionali o senza che vi sia alcun addestramento dei seguaci, può rappresentare solamente un indice di pericolosità soggettiva, che, laddove ne sussistano i presupposti oggettivi, può portare all'applicazione di misure di prevenzione previste dal D. Lgs 159/2011, quale Codice Antimafia.

Abogado Francesca Servadei

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Cassazione, sentenza n. 48001/2016

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