Anche la collaborazione occasionale del familiare contribuisce a determinare la base imponibile dell'imposta

di Edoardo di Mauro - La Cassazione civile è tornata a pronunciarsi di recente in materia di Irap con la sentenza n. 24060/2016 (qui sotto allegata), confermando un principio già pronunciato in altre occasioni (cfr., tra le altre, sent. n. 10777/2013): l'imposta sul reddito delle attività produttive è applicabile anche alle imprese familiari. 

La Suprema Corte ha ribadito che "tutti i soggetti che producono reddito di impresa, commerciale od agricola, sono tenuti al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con D. Lgs. n. 446 del 1997, laddove non espressamente esentati, e quindi anche le imprese familiari, di cui all'art. 230 bis c.c.". 

L'imprenditore familiare, non i familiari collaboratori, è anche soggetto passivo Irap, in quanto detta imposta colpisce il valore della produzione netta dell'impresa e la collaborazione dei partecipanti all'impresa familiare integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare. 

Nè il carattere occasionale della partecipazione del collaboratore all'impresa vale ad escludere il suo apporto alla determinazione della base imponibile.


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 Edoardo Di Mauro

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