Secondo la Cassazione non è integrata la fattispecie di getto pericoloso di cose ex art. 674 c.p. ma può scattare il risarcimento del danno

di Lucia Izzo - Più volte la giurisprudenza ha avuto modo di delineare i contorni del reato di cui all'art. 674 del Codice penale, ossia il "getto pericoloso di cose". La norma punisce con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro, chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone.


La Corte di Cassazione è intervenuta spesso sul tema, sanzionando le condotte dei condomini maleducati o incivili, responsabil del ripetuto "lancio" di oggetti di qualunque tipo, ad esempio rifiuti (tra cui anche bottiglie), mozziconi di sigaretta, o addirittura candeggina e rifiuti corrosivi (per approfondimenti: Condominio: gettare rifiuti dal balcone è reato).


Di tale reato contravvenzionale ha dovuto risponderne, inoltre, anche il condomino reo di aver innaffiato le piante facendo sversare l'acqua mista a terriccio negli appartamenti sottostanti o di aver, nell'intento di pulire il terrazzo dagli escrementi del proprio cane, fatto defluire gli stessi attraverso il foro di scarico nel fondo sottostante.


Tuttavia, la lista dei comportamenti di cui si macchiano i vicini "maleducati" è a dir poco infinita: tra le condotte fastidiose emerge, ad esempio, l'abitudine di scrollare al balcone la tovaglia dopo pranzo, facendo cadere di sotto briciole, resti di cibo ed altro.


Alcuni Tribunali italiani, da Mestre a Genova, hanno in passato considerato reato, ad esempio molestie e deturpazione, il comportamento di chi scuote la tovaglia o sbatte il tappeto direttamente sul balcone e, di conseguenza, facendo ricadere non solo briciole, ma anche polvere e resti di cibo, sui panni stesi dell'inquilino del piano di sotto oppure sul suo balcone, terrazzo o fondo.


Sulla perseguibilità penale di tale atteggiamento si è poi espressa la Corte di Cassazione nella sentenza

n. 27625/2012, che ha valutato il comportamento di un condomino che aveva sbattuto più volte la tovaglia dalla propria finestra provocando la caduta di briciole nel giardinetto sottostante, di proprietà del vicino.


Per gli Ermellini scuotere tappeti e tovaglie dal balcone, facendo cadere briciole e polvere su finestre e terrazzi sottostanti, non integra la fattispecie penale di cui all'art. 674 c.p.: in tale circostanza, analizzata dalla Corte, il fatto di reato non sussiste poichè  "lo sbattimento di qualche tappeto e lo scuotimento di qualche tovaglia non integra la condotta penalmente rilevante, per l'impossibilità di causare imbrattamenti e molestie alle persone, secondo la formulazione letterale della disposizione incriminatrice".


La disposizione codicistica, infatti, prosegue la sentenza, deve essere intesa alla luce dell'interesse perseguito con l'incriminazione, che appartiene alla materia della polizia di sicurezza, concernendo la prevenzione di pericoli per una pluralità di soggetti. Al singolo condomino resta, tuttavia, aperta la possibilità di rivalersi in sede civile ed ottenere, qualora vi sia stato, il risarcimento dei danni materiali e morali subiti.

 



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