Il reato di getto pericoloso di cose previsto dall'art. 674 c.p. tutela la incolumità pubblica punendo chi, gettando cose, tra cui anche sostanze liquide o gassose, molesta, imbratta o offende

Il getto pericoloso di cose

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Gettare rifiuti o oggetti dal proprio balcone in quello del vicino o nel cortile condominiale è reato.

E' integrata infatti la fattispecie di cui all'art. 674 del codice penale che punisce con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti".

A sanzionare le diverse condotte dei condomini "maleducati" e incivili ci ha pensato più volte la Cassazione, che di recente però ha avuto anche modo di chiarire nella sentenza n. 30900/2022 che: "L'art. 674 cod. pen. (getto pericoloso di cose) punisce il getto o il versamento in luogo di pubblico transito, anche se di proprietà privata (...) La collocazione di cocci di vetro in luogo di pubblico passaggio, non rilevando per nulla il fatto che esso non sia l'unico punto di accesso all'abitazione della persona offesa

, integra il reato contestato. La fattispecie di cui all'art. 674 cod. pen., infatti, non richiede per la sua configurabilità il verificarsi di un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente il semplice realizzarsi di una situazione di pericolo di offesa al bene che la norma intende tutelare, ricomprendendosi nella stessa anche la alterazione superficiale del bene, atteso che anche con ciò può determinarsi un rischio per la salubrità dell'ambiente e conseguentemente della salute umana. (Sez. 3, n. 46846 del 10/11/2005). Ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose non si richiede che la condotta di "molestia alle persone" abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente l'idoneità ad offendere, imbrattare o molestare le persone; né tale attitudine deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire quanto oggettivamente percepito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrare il reato di cui all'art. 674 cod. pen. l'aver irrorato una sostanza chimica insetticida su una rete posta fra proprietà
confinanti in corrispondenza del punto in cui era in corso la cottura di cibi da parte dei vicini). (Sez. 3 n. 33817 del 06/10/2020).

Ratio del reato: tutela della pubblica incolumità

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La ratio della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. ricorda la stessa Cassazione è quella di tutelare l'incolumità pubblica. Come chiarito dalla sentenza n. 33817/2020 "la contravvenzione prevista dall'art. 674 cod. pen.- "getto pericoloso di cose "-, punisce, con le pene stabilite, chiunque getta o versa in luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissione di gas, di vapori o di fumo atti a cagionare tali effetti. Le diverse condotte previste dalla norma ("gettare" o "versare" cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone e "provocare immissioni gas, vapori o fumo") integrano un'unica fattispecie di reato. Questa Corte ha, infatti, precisato che, la fattispecie contravvenzionale descritta dall'art. 674 cod. pen. non prevede due distinte ed autonome ipotesi di reato, ma un reato unico, in quanto, in particolare la condotta consistente nel provocare emissioni di gas, vapori o fumo rappresenta una species del più ampio genus costituito dal gettare o versare cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone (Sez. 3, n. 36845 del 13/05/2008; Sez. 3, n. 37495 del 13/07/2011). Con riguardo alla condotta di gettare o versare cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone - che viene in rilievo nel caso in esame - va ricordato che con il termine "molestia alla persona" deve intendersi ogni fatto idoneo a recare disagio, fastidio o disturbo ovvero a turbare il modo di vivere quotidiano; ne deriva che tale idoneità deve essere accertata, dal giudice di merito, identificando la natura delle cose gettate e ricostruendo le concrete modalità della condotta (...) ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone, ne consegue che è sufficiente per la sussistenza dell'elemento materiale del reato che la realizzazione della condotta sia idonea a mettere in pericolo l'interesse protetto."

Quello analizzato è un tipico reato contravvenzionale, punibile indifferentemente a titolo di dolo o colpa. A risponderne, pertanto, è chiunque abbia agito volontariamente o per semplice negligenza o leggerezza, senza la consapevolezza di arrecare danno o molestia ad altri.

Esempi di condotte sanzionate

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Più volte i supremi giudici sono tornati sull'argomento sanzionando i comportamenti più svariati.

La Cassazione nella sentenza n. 7397/2021 ha considerato getto pericoloso di cose gli escrementi dei piccioni: "il gettito pericoloso non è costituito nel caso di specie dall'acqua, così come sostiene la difesa, bensì dagli escrementi dei volatili trascinati dalla forza motrice dell'acqua e dalla scopa - che i testi avevano visto essere stata utilizzata dall'imputata per pulire lo spiazzo antistante la propria dimora - davanti al portone dell'abitazione della querelante. Dal momento che ciò che la norma indefettibilmente richiede è che la condotta sia idonea a offendere, imbrattare o molestare la persona stessa, non può non rilevarsi che la condotta in esame, sebbene abbia interessato la pubblica via, e segnatamente la parte antistante la porta di ingresso della vicina, era destinata recare nocumento sotto forma quanto meno di molestia per chi in quella abitazione risiede stabilmente."

Con la sentenza n. 33817/2020 ha confermato la condanna nei confronti dell'imputata in quanto è stato accertato in sede di merito: "che la ricorrente, con condotta volontaria e consapevole, mentre nella veranda dei vicini era in corso un'attività di cottura di cibo su un fornelletto elettrico, irrorava, per quasi un minuto, con una bomboletta spray contenente insetticida, la rete ombreggiante posta sul muretto a confine tra le due proprietà, proprio in corrispondenza del punto ove era collocato il fornelletto con la pietanza in cottura. Ha, quindi, ritenuto integrato il reato contestato evidenziando che spruzzare una sostanza chimica su del cibo destinato all'alimentazione umana, costituisce condotta atta a molestare le persone, costringendo i soggetti passivi a non consumare più il cibo e recando disturbo al modo di vivere quotidiano.

Con la sentenza n. 6608/2020 invece la Cassazione, alla luce delle risultanze del giudizio di merito ha respinto il ricorso dell'imputata poiché sia la persona offesa che i testimoni presenti al momento della condotta illecita hanno "riferito di avere visto la (...) gettare liquami sul balcone della S(...), nonché dal certificato medico del 01/07/2013, che attesta una crisi neuro distonica, ricollegabile alle riferite esalazioni di sostanze chimiche gettate sul balcone." Il Tribunale l'aveva infatti condannata "per avere gettato sul piano sottostante del medesimo stabile dove è situata la sua abitazione, sostanze organiche, quali urina, ovvero sostanze di natura chimica atte a imbrattare la biancheria stesa sul ballatoio della coinquilina (...), ovvero a recare molestia alla predetta mediante i vapori nocivi sprigionati dalle medesime sostanze."


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