La stabilizzazione della Buona Scuola è sufficiente per compensare la violazione. Risarcimento solo a chi non avrà certezza del posto

di Marina Crisafi - Doccia fredda della Cassazione sulla questione dei precari della scuola. Per gli Ermellini, infatti, le violazioni perpetrate nei confronti dei docenti e del personale Ata a seguito dei contratti a termine reiterati per oltre 36 mesi possono essere sanate direttamente grazie alla riforma della Buona Scuola. La legge n. 107/2015, che prevede un piano straordinario di assunzioni, rappresenta una sanzione sufficiente per compensare la violazione del diritto dell'Unione Europea anche per chi non ha ottenuto ancora il posto ma è in attesa dello scorrimento delle graduatorie.

È quanto emerge dalla sentenza n. 22552/2016, pubblicata oggi dalla sezione lavoro della Cassazione, la prima delle sette sentenze pilota che hanno deciso la prima tranche dell'ottantina di ricorsi presentati contro l'abuso dei contratti a termine.

La questione precariato nel mondo dell'istruzione, si ricorda si è aperta a seguito della decisione della Corte di Giustizia Europea del 2014, seguita da quella della scorsa estate della Corte Costituzionale (la n. 187/2016), che hanno dichiarato illegittima la reiterazione dei contratti a tempo determinato con durata complessiva, anche non continuativa superiore a 3 anni per la copertura di cattedre e posti vacanti.

Ora, per la Cassazione, grazie al piano straordinario di assunzioni avviato per effetto della riforma, ai lavoratori assunti spetta la ricostruzione della carriera ma non il risarcimento. L'assunzione in ruolo, infatti, rappresenterebbe di per sé una sorta di risarcimento. Il piano straordinario previsto dalla Buona Scuola sarebbe misura "proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e idonea" a sanzionare debitamente l'illegittimità" giacché consente di "fruire in tempi certi e ravvicinati di un accesso privilegiato al pubblico impiego nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie a esaurimento". Lo stesso vale per il personale docente e Ata stabilizzati a seguito dei pregressi concorsi e selezioni.

Chi è stato immesso in ruolo, quindi, potrà chiedere il risarcimento per danni ulteriori e diversi ma l'onere della prova della lesione sarà a suo carico. Per chi invece non ha certezza della stabilizzazione, il risarcimento (ma non la stabilizzazione per via giudiziale) spetterà ma nei limiti del Jobs Act, ossia l'indennità a forfait tra le 2,5 e le 12 mensilità.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: