L'alunno affetto da dislessia, non può essere bocciato anche se ha riportato insufficienze gravi in diverse materie. È infatti necessario un giudizio globale che tenga conto della complessa situazione dell'alunno. È questo il principio di diritto enunciato dal Tar Lazio, e in particolare dalla terza Sezione Bis, con la sentenza 31203 depositata il 23 agosto scorso. I giudici di legittimità hanno infatti specificato che, il non tenere conto del disturbo di apprendimento del minore determina l'illegittimità del provvedimento che decide sulla bocciatura. Secondo la ricostruzione della vicenda, i genitori dell'alunno dislessico avevo fatto ricorso lamentando il fatto che i professori, nel bocciare il minore, non avevano tenuto conto della complessità della situazione che l'alunno dislessico viveva quotidianamente ma si erano limitati solo a considerare il rendimento del minore, emettendo su questo presupposto la bocciatura. Inoltre, in tempi non sospetti, il padre del minore, richiedeva l'ausilio di un insegnante di sostegno per colmare deficit dell'apprendimento. Il padre aveva quindi eccepito che i limiti di apprendimento del figlio erano da attribuirsi in parte alle inadempienze dell'istituto che non aveva affiancato al minore un insegnante di sostegno. Su ricorso proposto dal padre dell'alunno bocciato, il Tar ha così ritenuto come illegittima la bocciatura emessa solo sulla base del rendimento e, annullando il provvedimento impugnato dal genitore del minore per “disparità di trattamento”, ha specificato, in particolare che “deve potersi esigere dalla consiglio dei docenti di tenere espresso conto, in sede di formulazione del giudizio finale, di tutti gli altri elementi di valutazione imposti dalla legge, diversi (dislessia) da quello prettamente tecnico dell'esito dei risultati tecnici conseguiti. Orbene il Collegio non ravvisa nell'impugnato giudizio e nel suo iter logico, quale emerge dagli atti prodotti in giudizio, la rispondenza a detti principi e finalità. Infatti, per quanto attiene agli altri elementi diversi (dislessia), non è dato individuare nell'atto in esame alcuna autonoma e comparativa valutazione, così come la normativa vigente prescrive. Ed invero il Consiglio dei docenti nella formulazione del giudizio di non promozione, ha chiaramente omesso di far menzione e di valutare nella sua globalità la particolare situazione dello alunno (dislessia)”.
È questo il principio di diritto enunciato dal Tar Lazio, e in particolare dalla terza Sezione Bis, con la sentenza 31203 depositata il 23 agosto 2010
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