Un professore non partecipa al consiglio di classe? Bocciatura annullata. È questo il principio di diritto estrapolato dalla sentenza 31634 depositata il 25 agosto 2010 scorso dal Tar Lazio. Secondo i giudici di legittimità di primo grado la bocciatura dell'alunno in seguito a consiglio di classe svoltosi senza la partecipazione di uno o più professori è da ritenersi illegittima in quanto il collegio "nell'attività valutativa degli alunni opera come un Collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti". Secondo quanto si apprende dalla vicenda che emerge dalla ricostruzione fattane dai giudici di legittimità, nella seduta del Consiglio di classe in cui è stato adottato il provvedimento impugnato non erano presenti i professori di informatica) e di spagnolo. Pertanto il provvedimento che ha decretato la bocciatura dell'alunno ricorrente, è da ritenersi illegittima e pertanto, annullabile. In particolare, i giudici hanno motivato la loro decisione spiegando che "il Consiglio di classe, costituito da tutti i Docenti della classe, è presieduto dal Dirigente scolastico. Nell'attività valutativa opera come un Collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici. Nel caso in cui un docente sia impedito a partecipare per motivi giustificati il Dirigente scolastico deve affidare l'incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Il Dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. La delega
a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l'indicazione anche nell'atto di convocazione dell'Organo) e deve essere inserita a verbale. Tanto premesso, deve nella specie osservarsi che nell'impugnato provvedimento di non ammissione alla classe V ginnasio successiva, quale comunicato con la nota del Preside dell'Istituto n. 520/09 del 16 giugno 2009, compaiono, oltre al "giudizio espresso all'unanimità dal Consiglio di Classe", anche i voti finali riportati nelle singole materie, tra le quali sono anche indicate "Spagnolo" ed "Informatica" con le relative votazioni finali. Per quest'ultime due, quindi, risulta attribuito il rispettivo voto finale, senza che il corrispondente docente sia stato presente alla seduta.
Nè ne risulta la sostituzione, e la conseguente delega ad altro docente della potestà di esprimere i relativi giudizi". Infine la Corte ha specificato che le eccezioni sollevate dall'istituto, circa la natura extracurriculare delle materie in questione, sono da ritenersi infondate in quanto "tali materie sono state inserite nel giudizio finale con le rispettive votazioni, che hanno oltretutto fatto media".

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