di Lucia Izzo - La procura rilasciata al difensore "con ogni ampio potere", consente all'avvocato di esperire ogni iniziativa destinata a tutelare l'interesse dell'assistito: appare valida, pertanto, la procura a margine del decreto ingiuntivo anche al fine di legittimare il legale a intraprendere il giudizio per l'accertamento dell'obbligo del terzo, e ciò vale anche nei casi ratione temporis ante riforma del 2012.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 21799/2016 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso avanzato da un uomo contro una società, nei confronti della quale aveva intrapreso esecuzione mobiliare dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo. Sia nella fase del pignoramento presso terzi che, in seguito, nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, il cliente si faceva assistere dal medesimo legale.
Tuttavia, il Tribunale dichiarava la nullità dell'atto di citazione per difetto di procura, con condanna del professionista in proprio al pagamento delle spese di lite. Inutile l'opposizione di cliente e avvocato, in quanto la Corte d'Appello ribadiva che a meno che la procura ad litem conferita al difensore per le fasi precedenti al giudizio ex art. 548 c.p.c. non contenga un espresso riferimento al procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, il difensore deve munirsi di nuova procura alle liti per poter validamente rappresentare e difendere la parte.
Da qui il ricorso in Cassazione che trova accoglimento. A differenza di quanto affermato dalla Corte territoriale, per i ricorrenti la procura
a margine del decreto ingiuntivo, rilasciata anche per la fase di esecuzione con ogni più ampio potere, inclusi quelli di incassare e quietanzare, doveva ritenersi atta a conferire al difensore anche i poteri per intraprendere il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, che va inteso, nella ricostruzione dei ricorrenti, come una fase incidentale del giudizio di esecuzione.In effetti, precisano gli Ermellini, si può ritenere che la procura alle liti conferita in termini ampi ed omnicomprensivi (nella specie, "con ogni facoltà") sia idonea, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte ex artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l'interesse del proprio assistito.
Essa si può intendere, prosegue il Collegio, come volta a far conseguire alla parte per il tramite della difesa di un difensore abilitato, un determinato risultato giuridico, facoltizzando il difensore a introdurre le iniziative giudiziarie funzionali allo scopo (salvo che non siano precluse dalla necessità di una procura speciale).
I limiti di tali poteri sono ben delineati da ultimo dalla recente sentenza delle Sezioni Unite, n. 4049 del 2016: rimangono esclusi dai poteri conferiti con procura gli atti dispositivi del diritto in contesa ed anche la facoltà di introdurre una nuova e distinta controversia che esuli dall'ambito della lite originaria
Quanto affermato, precisa la Cassazione, vale anche per le vicende regolate dalla previgente disciplina, prima che intervenissero le modifiche apportate sia dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 sia dal decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella legge 10 novembre 2014 n. 162.
Infatti, quanto allo specifico potere di intraprendere il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, oggetto della causa, a seguito della riforma del 2012 il giudizio di accertamento è divenuto non più un vero e proprio giudizio di cognizione che si conclude con sentenza idonea al giudicato ma un procedimento incidentale endoesecutivo che si conclude con ordinanza.
Già prima della riforma delle esecuzioni però, sostengono i giudici, può ritenersi che non fosse necessaria una autonoma e specifica procura al difensore legittimato a patrocinare il creditore nel processo esecutivo ed a compiere tutti gli atti di esecuzione, per richiedere l'accertamento dell'obbligo del terzo.
Cass., III sez. civ., sent. 21799/2016• Foto: 123rf.com