Per il Tribunale di Monza è possibile allontanare il conduttore che non rispetta il regolamento di condominio

di Lucia Izzo - È possibile ottenere la pronuncia giudiziale di risoluzione per inadempimento nei confronti del conduttore che non rispetti le norme del regolamento condominiale per le quali si era impegnato all'atto della sottoscrittizione del contratto di locazione dell'unità immobiliare


Lo ha precisato il Tribunale di Monza, seconda sezione civile, nella sentenza n. 2395/2016 (qui sotto allegata) su domanda del proprietario di un immobile ad uso abitativo che aveva chiesto dichiararsi la risoluzione anticipata del contratto di locazione, a causa del ripetuto mancato rispetto del Regolamento Condominiale da parte dell'inquilino.


Secondo il ricorrente, infatti, la conduzione dell'appartamento era stata effettuata in modo da disturbare la quiete ed il riposo degli altri condomini, come dimostrato dalla corrispondenza anche proveniente dall'amministrazione del Condominio, che aveva presentato esposto al commissariato indicando vari episodi e lamentando un livello di emissioni talmente elevato da costituire una seria e pericolosa minaccia al bene della salute.


Il Tribunale rileva che contratto di locazione il conduttore aveva dichiarato di accettare il regolamento condominiale, che tra l'altro vietava di adibire i locali ad uso abitazione a "qualsivoglia altro uso che possa turbare la tranquillità dei condomini" e vietava, anche, dopo le ore 23:00 di suonare, cantare e di far funzionare apparecchi radio e grammofoni salvo il consenso dei condomini vicini.


In effetti, il regolamento condominiale va rispettato anche dal conduttore che nel contratto si sia impegnato in tal senso e un'eventuale inosservanza rappresenta un inadempimento anche ai sensi dell'art. 1587 c.c., secondo cui la cosa locata va utilizzata "per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze".


Pertanto, poichè il conduttore non si è opposto e non ha contestato i fatti, se non ritenendoli "esagerati" e sminuendo le affermazioni attoree, è legittima la risoluzione del contratto in oggetto, ritenuta la violazione dello stesso come grave. Ex art. 1455 c.c., d'altronde, il contratto non può essere risolto "se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra", circostanza non manifestatasi nel caso di specie.

Tribunale di Monza, sent. n. 2395/2016

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