In forza del c.d. decreto fiscale, non potranno essere sanate le violazioni del codice della strada che hanno natura penale. Le altre saranno sanate con il taglio di tutti gli interessi

di Valeria Zeppilli - Tra le novità del c.d. decreto fiscale n. 193/2016 (sul quale leggi: "Equitalia e multe: in vigore la sanatoria dei debiti") che destano particolare interesse per i cittadini rientra a pieno titolo la nuova sanatoria dei debiti che, seppur in maniera limitata, riguarda anche le multe stradali (o, più tecnicamente, sanzioni amministrative per violazione del codice della strada).

Interessi tagliati

Con riferimento alle multe, nel dettaglio, ad essere spazzati via sono gli interessi sulla somma dovuta e non, come accade per gli altri debiti tagliati dalla sanatoria, anche una parte della sanzione stessa.

Almeno, però, l'abbuono riguarda tutti gli interessi: sia quelli di mora dovuti su base semestrale, che le maggiorazioni di un decimo per ogni semestre successivo a quello in cui la sanzione è divenuta esigibile (da pagare sino alla trasmissione del ruolo all'esattore) che l'articolo 27, comma 6, della legge numero 689/1981 ha previsto per tutte le sanzioni amministrative e che la precedente sanatoria aveva lasciato fuori.

Infrazioni penali

La sanatoria, tuttavia, non riguarda in nessun modo le infrazioni del Codice della strada che hanno natura penale.

Si pensi, ad esempio, alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,80 g/l, al rifiuto di sottoporsi ad alcoltest, alla guida sotto l'effetto di stupefacenti, alle gare clandestine su strada, all'uso di targhe false e a tutte le altre numerose violazioni del decreto legislativo numero 285/1992 che il nostro ordinamento ha giudicato idonee a sporcare la fedina penale.

L'articolo 6 del decreto fiscale, alla lettera d) del comma 10, esclude infatti espressamente dai tagli tutte le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Valeria Zeppilli

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