di Valeria Zeppilli - Con la circolare numero 178/2016 (disponibile qui) l'Inps ha recepito la sentenza numero 174/2016 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del taglio delle pensioni ai superstiti in caso di matrimoni contratti tra persone con differenza di età superiore ai 20 anni, una delle quali almeno settantenne. Il riferimento va all'articolo 18, comma 5, del decreto legge numero 98/2011 che ha previsto un taglio dell'importo della prestazione del 10% per ogni anno di matrimonio inferiore ai 10, comunque inapplicabile in presenza di figli minorenni, studenti o inabili.
Per l'istituto le pensioni liquidate prima di tale sentenza verranno ricalcolate d'ufficio con ripristino dell'aliquota normale del 60% ed eliminazione del taglio sancito nel 2011 a partire dal primo giorno successivo al decesso del coniuge.
I relativi ratei arretrati, poi, saranno erogati in generale a partire dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa. L'Istituto ha tuttavia differenziato il caso in cui, nel frattempo, sia intervenuta sentenza passata in giudicato: in tale ipotesi l'erogazione dei ratei arretrati si avrà a partire dal primo giorno successivo dal mese in cui è avvenuto il passaggio in giudicato.
Per le nuove domande, invece, si procederà direttamente tenendo conto di quanto sancito dalla Consulta, così come per tutti i ricorsi pendenti: del resto a partire dal 21 luglio scorso, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, la norma di cui al predetto articolo 18 non può più essere applicata.
L'Istituto, insomma, ha preso atto del fatto che, per la Corte costituzionale, se si vuole limitare il diritto alla pensione di reversibilità, lo si può fare solo nel rispetto dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di solidarietà.
L'ammontare degli esborsi che ora toccherà eseguire, tuttavia, non è ingente: il taglio, infatti, aveva riguardato solo poche migliaia di situazioni familiari.