Via libera definitivo della Camera al reato di depistaggio. Tutte le novità e il testo approvato

di Marina Crisafi - Via libera definitivo di Montecitorio alla legge sul reato di depistaggio, con 325 voti a favore, un contrario e 14 astenuti. Il nuovo delitto di cui all'art. 375 c.p. entra così nel codice penale punendo il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che ostacola le indagini manomettendo le prove. Previste anche numerose aggravanti quando lo sviamento della giustizia avviene nel caso di processi di strage, mafia e associazioni sovversive. E carcere anche per i "normali cittadini" che si rendono colpevoli di alterazione della scena del crimine, delle cose o delle persone per ingannare il giudice o il perito nei processi civili e amministrativi.

Salutato con favore dai più, il testo approvato (qui sotto allegato) è considerato un "atto dovuto", un "traguardo di grande valore civile, politico e morale, che fa onore al Parlamento", come ha commentato il capogruppo Pd in Commissione Giustizia alla Camera Walter Verini. "Pesano ancora troppe ombre - ha proseguito Verini - su alcune delle pagine buie che hanno colpito al cuore l'Italia negli ultimi cinquanta anni: da Piazza Fontana, alla Strage di Bologna, alle altre stragi. Dal caso Moro ai delitti di mafia. Dal caso Ilaria Alpi ai misteri di Ustica". Il nuovo reato "si applicherà per il futuro e potrà essere uno strumento deterrente. Ma averlo introdotto rappresenta un dovere è uno stimolo perché anche su quelle pagine che hanno cambiato in peggio la storia del Paese si facciano pienamente strada verità e giustizia", ha concluso il deputato dem.

Ecco, in pillole, le novità:

Carcere per chi depista

Da 3 a 8 anni di carcere per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che depista. Il nuovo delitto di frode in processo penale e depistaggio, ex art. 375 c.p., infatti, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, allo scopo di ostacolare o sviare indagini o processi, muta artificiosamente il corpo del reato, la scena del crimine o si macchia di reticenza.

Per chi invece distrugge, sopprime, occulta o danneggia in tutto o in parte le prove oppure crea false piste, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il fatto è commesso in processi per specifici reati, come quelli per stragi e terrorismo, mafia e associazioni segrete, traffico di armi o altri gravi delitti come la tratta di persone e il sequestro a scopo estorsivo, la pena della reclusione va dai 6 ai 12 anni.

Alla condanna superiore ai 3 anni consegue comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

I termini di prescrizione sono raddoppiati.

Giro di vite sulla frode in processo civile

Giro di vite anche per il reato di frode processuale nell'ambito di un procedimento civile o amministrativo. Il testo interviene sul primo comma dell'art. 374 c.p. prevedendo per chi modifica lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone al fine di trarre in inganno il giudice o il perito la reclusione da uno a 5 anni (in luogo della pena da 6 mesi a 3 anni prevista sinora).

A differenza del depistaggio che è reato proprio, la frode nel processo civile è reato comune.

Aggravanti per chi inganna la giustizia

Al di fuori del delitto di depistaggio, viene previsto comunque un aumento di pena (dalla metà ai due terzi) anche nel caso di falsa testimonianza, frode processuale e favoreggiamento personale commessi per ostacolare o sviare indagini e processi per stragi, terrorismo, mafia e altri gravi delitti.

Ulteriori aggravanti sono infine previste per i principali delitti contro l'amministrazione della giustizia (compreso il depistaggio) se ne deriva una condanna a danno di un terzo.

Riduzioni di pena

È previsto uno sconto di pena (dalla metà a due terzi) per chi si adopera a ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove o ad evitare che l'attività delittuosa pervenga a conseguenze ulteriori, ovvero ad aiutare concretamente le autorità a ricostruire i fatti o a individuare i colpevoli del depistaggio.

Non punibile chi ritratta

Non è punibile, invece, secondo il novellato art. 376 c.p., il colpevole che ritratta il falso e manifesta il vero entro la chiusura del dibattimento.

Il ddl sul reato di depistaggio approvato

Foto: 123rf.com
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