In tema di ricongiunzione di periodi assicurativi e sucessiva valutazione della quota pensionabile del periodo ricongiunto pubblichiamo questa sentenza della Corte dei Conti della Sicilia. La Corte non condividendo la giurisprudenza consolidatasi (e difforme dall'art.4, comma 1, della legge n.299/1980) accoglie il ricorso presentato dall'ex dipendente regionale condannando l'istituto a restituire quanto in precedenza trattenuto. (Ludovico Adalberto De Grigiis)
Corte dei Conti Sicilia, Sentenza 26 maggio 2004 n° 1388
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Patrocinio a spese dello Stato e riduzione compenso difensore irreperibile
- Patto di non concorrenza, corsi di formazione e tutela della professionalità del lavoratore
- Condominio: le spese straordinarie spettano al nudo proprietario
- Dl Giustizia 2026: nuovo esame avvocati
- Società in house enti locali: la pronuncia della Consulta

