In tema di pensione di reversibile di guerra, è noto che il richiedente (superstite) deve dimostrare di essere inabile. Inoltre, ai sensi dell'art. 100 co.3, del D.P.R. n. 915/1978 la domanda pensionistica deve essere prodotta entro il quinquennio dal verificarsi della condizione di inabilità al proficuo lavoro. Trascorso tale termine non si ha diritto alla prestazione pensionistica così come in questa sentenza della Corte dei Conti. (Ludovico Adalberto De Grigiis)
Corte dei Conti appello, Sentenza 28 maggio 2004 n° 372
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