In tema di pensione di reversibile di guerra, è noto che il richiedente (superstite) deve dimostrare di essere inabile. Inoltre, ai sensi dell'art. 100 co.3, del D.P.R. n. 915/1978 la domanda pensionistica deve essere prodotta entro il quinquennio dal verificarsi della condizione di inabilità al proficuo lavoro. Trascorso tale termine non si ha diritto alla prestazione pensionistica così come in questa sentenza della Corte dei Conti. (Ludovico Adalberto De Grigiis)
Corte dei Conti appello, Sentenza 28 maggio 2004 n. 372
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Manomissione braccialetto elettronico, misure cautelari aggravate
- Divisione ereditaria, la villa non è divisibile: il tribunale la assegna al coerede con la quota maggiore
- Affitti a canone concordato, obblighi delle associazioni
- Studio di fattibilità per bonus edilizi: quando il condominio non deve pagare il compenso al tecnico
- Avvocati, il segreto professionale prevale sul timore di essere indagati


