In tema di valutazione degli elementi "pensionabili" ai sensi dell'art. 43 d.P.R. 29.12.1973 n. 1092, il trattamento economico di quiescenza è determinato sulla base pensionabile, “costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili integralmente percepiti” all'atto del collocamento in pensione. L'adibizione temporanea a qualifica superiore, nel periodo immediatamente precedente la cessazione dal servizio non muta le condizioni (... indennità pensionabili integralmente percepiti..) di calcolo del trattamento di quiescenza. (Ludovico De Grigiis)
LaPrevidenza.it, 15/02/2006
Corte dei Conti Sicilia, sentenza 4.1.2006 n° 48
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