L'ssegno funzionale di cui alla legge 472/87 non rientra e non può essere considerato nella base retributiva da utilizzare per il calcolo della pensione. L'art.16 della legge n.177/1976, che ha sostituito l'art.53 del DPR n.1092/1972, dispone : “Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale miltare …… la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennnità pensionabili sottoindicati, intgralmente percepiti, è aumentata del 18%”. Gli assegni indicati sono l'indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, l'assegno perequativo e l'assegno personale, previsti da particolari disposizioni di legge richiamate espressamente. Il penultimo comma dell'art. 16 precisa “Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”. L'assegno funzionale, che è oggetto del giudizio attuale, è stato previsto dalla legge già citata n.472/1987, che lo qualifica come pensionabile e espressamente, all'art.6, comma 4, ha disposto che si aggiunge “alla retribuzione individuale di anzianità”. La costante giurisprudenza in senso negativo è oramai da considerarsi univoca nel proporre il diniego dei ricorsi (Ludovico Adalberto De Grigiis).
Corte dei Conti Marche, Sentenza 30 novembre 2004 n° 1083
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