La violazione di un diritto assoluto (salute, vita, libertà, ecc.) non è imprescrittibile ma ricade nella prescrizione dell'illecito aquiliano ex art. 2947 c.c.

di Lucia Izzo - Nessun risarcimento del danno se l'illecito endofamiliare, commesso ai danni del figlio ricoverato in una struttura psichiatrica a causa delle pressioni del padre, si è ormai prescritto

La fattispecie in questione, infatti, è soggetta alla stessa disciplina dell'illecito aquiliano, quindi la prescrizione ammonta a cinque anni.


Lo ha confermato la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 6833/2016 (qui sotto allegata) che ha respinto il ricorso di un uomo contro la sentenza del Tribunale che aveva rigettato, per intervenuta prescrizione (vertendosi in tema di illecito extracontrattuale da asserito illecito endofamiliare), la domanda di risarcimento danni da lui patiti dopo la scoperta delle cartelle cliniche relative a due suoi ricoveri presso i servizi psichiatrici dell'ospedale, dovuti a ingiustificati e pressanti richieste da parte del padre, deceduto nelle more del giudizio.


Si tratta di ricostruzione confermata anche in sede di legittimità. 

Gli Ermellini chiariscono che la violazione di un diritto assoluto (quale la vita, la libertà, la salute, la dignità e l'integrità morale della persona), che costituisce la causa petendi di un'azione risarcitoria, non trasforma, per una sorta di traslazione contenutistica, il conseguente diritto al risarcimento del danno in un diritto imprescrittibile.


Questo, infatti, resta collocato tout court nell'area dell'illecito aquiliano disciplinato in via generale dalla regola prescrizionale di cui all'art. 2947 c.c., qual che sia il fatto illecito che abbia cagionato il danno e qual che sia il diritto inciso dalla condotta illecita del danneggiante.


Non si può dunque condividere la tesi sostenuta dal ricorrente, predicativa di una sorta di indefinita permanenza dell'illecito contestato al padre, poichè questa confonde il momento della consumazione dell'illecito (di carattere evidentemente istantaneo e già di per sé produttivo di effetti ipoteticamente dannosi) con quello della permanenza dei suoi effetti e delle conseguenze dannose risarcibili, onde l'inconferenza del richiamo al principio della decorrenza della prescrizione dal momento della percezione o percepibilità esterna della illiceità della condotta.

Il ricorso è pertanto rigettato.


Cass., III sez. civile., sent. n. 6833/2016

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