Per il Tribunale di Como la questione è meritevole di tutela, ma se sorge contrasto il giudice non è tenuto ad affidare l'animale a uno dei due coniugi

di Marina Crisafi - Nella consensuale gli ex coniugi possono ben accordarsi su chi si occuperà del mantenimento, della cura e dei tempi di frequentazione del cane di famiglia. L'accordo infatti non contrasta alcun principio di ordine pubblico trattandosi anzi di una questione meritevole di tutela perché di interesse per le parti e non si esaurisce nella sfera patrimoniale. Ad affermarlo è un recente decreto del Tribunale di Como (pubblicato il 3 febbraio 2016, qui sotto allegato) accogliendo la scelta di una coppia di disciplinare responsabilità e oneri connessi all'animale di casa utilizzando le clausole in genere adottate in materia di affido, collocazione e mantenimento dei figli minori.

Per il giudice lariano, l'accordo su Fido in quanto animale d'affezione, secondo i principi dettati dalla convenzione di Strasburgo, è una questione di preminente interesse per gli ex coniugi non contraria ad alcuna norma cogente.

Per cui tale accordo può essere omologato, sebbene, il tribunale stesso consigli ai coniugi di regolare stragiudizialmente le sorti del loro animale domestico, in quanto se la coppia scoppia e tra i due vi è contrasto su chi si occuperà dell'amico a quattro zampe, il giudice non è tenuto a disporre l'affido ad uno dei due.

Questo, per ora, perché se dovesse essere approvato il disegno di legge presentato in materia qualche tempo fa, l'affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi da parte del giudice diventerà un'apposita previsione di legge.

Il ddl, infatti, mira ad introdurre nel codice civile

un apposito articolo (il 455-ter c.c.), il quale prevede che "in caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo o condiviso dell'animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all'affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio".

Leggi in merito la guida: "Quando ci si separa Fido e Micio con chi vanno?"

Tribunale Como, decreto 3 febbraio 2016

Foto: 123rf.com
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