Per la Cassazione, il contesto familiare fa supporre che i maltrattati abbiano evitato di ricorrere a cure ospedaliere rivolgendosi poi alle forze dell'ordine

di Lucia Izzo - Le concordanti dichiarazioni delle persone offese hanno una valenza indiziaria sufficiente per far scattare le misure cautelari correlate al reato di maltrattamenti contro familiari, senza la necessità di produrre certificazioni mediche che evidenzino le violenze subite.

Lo ha disposto la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 9/2016 (qui sotto allegata).

Ricorre dinnanzi agli Ermellini un uomo, affetto da schizofrenia e consumatore di alcol e stupefacenti, condannato dal Gip alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con controllo elettronico, come confermata dal Tribunale del riesame: ai sensi dell'art. 572 c.p., il ricorrente è accusato di aver maltrattato i genitori e il fratello, minacciandoli e colpendoli ripetutamente, per farsi consegnare somme di denaro.

Le dichiarazioni rese dalle vittime sono apparse concordanti nel descrivere le condotte vessatorie e prevaricatorie consistite in violenze fisiche e morali, nonché in una serie di ingiurie, poste in essere dall'indagato, come emerso anche dalle annotazioni della P.G. a seguito delle plurime chiamate di intervento dei familiari.

La misura afflittiva è stata applicata in quanto ogni altra sarebbe apparsa insufficiente a tutelare le esigenze cautelari, in considerazione dell'intenso pericolo di reiterazione di altri gravi gesti di violenza, come rivelato dall'intensificarsi nell'arco di pochi giorni degli episodi di molestia, accompagnata da violenza sulle cose, neppure frenata dall'intervento delle forze dell'ordine.

Per il Tribunale va escluso anche il beneficio della sospensione condizionale della pena, non potendosi comunque formulare una prognosi positiva sul futuro comportamento dell'indagato in mancanza di un percorso di trattamento e cura.

In sede di legittimità, l'indagato lamenta che il Tribunale abbia travisato le dichiarazioni delle parti e erroneamente motivato sull'attendibilità delle dichiarazioni in assenza di certificazioni mediche a riscontro delle riferite condotte violente.

Per i giudici di Cassazione, invece, il giudice del gravame ha correttamente ritenuto sussistente la gravità indiziaria ex art. 572 c.p. sulla base delle sole concordanti dichiarazioni rese dalle persone offese, riscontrate dalle annotazioni delle forze dell'ordine.

Gli Ermellini precisano che la mancanza di certificazioni mediche non è motivo sufficiente per privare di valenza indiziaria le dichiarazioni delle persone offese, considerato che nella provvisoria incolpazione sono contestate all'indagato soltanto violenze consistite in percosse e che il contesto familiare in cui sono maturate le aggressioni rende plausibile che gli stretti parenti dell'indagato abbiano evitato di ricorrere a cure ospedaliere, rivolgendosi alle forze dell'ordine solo davanti all'impossibilità di fronteggiare da soli la condotta violenta dell'indagato.

I giudici di Cassazione ritengono invece fondata la censura riguardante il difetto di motivazione sulla personalità dell'indagato.

Infatti, in sede di riesame, la difesa dell'uomo, nel richiedere una misura più adeguata alla personalità dell'indagato, ha prodotto una serie di documenti in ordine al suo stato di salute dai quali si evince che costui è affetto da grave patologia psichiatrica (schizofrenia paranoide) che ha reso necessario in passato il frequente ricorso ai Servizi psichiatrici di diagnosi e cura (di cui 12 in regime di trattamento sanitario obbligatorio).

L'ordinanza impugnata non si è affatto pronunciata su tale quadro clinico, anche al solo fine di stabilire la misura più adeguata a fronteggiare la pericolosità dell'indagato.

Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alle esigenze cautelari lasciando la parola al giudice del rinvio.

Corte di Cassazione, VI sez. penale, sentenza 9/2016

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