Se il richiedente è stato la causa del venir meno degli affetti familiari, la condanna dell'ex coniuge per stalking non rileva a nulla
di Valeria Zeppilli - A volte, per far sì che la separazione venga addebitata a un coniuge i maltrattamenti di quest'ultimo non sono sufficienti

Infatti, se il coniuge richiedente è stato la causa del venir meno degli affetti familiari l'addebito non è così scontato.

Ad averlo precisato, in particolare, è il Tribunale di Roma che, con la sentenza numero 18817/2015 ha rigettato la richiesta di addebito della separazione fatta dalla moglie nei confronti dell'ex marito sulla base della condanna penale di quest'ultimo per stalking.

Per i giudici, infatti, tale condanna a nulla rileva ai fini perseguiti dalla donna, che, anzi, aveva intrapreso in pendenza del matrimonio (e prima dell'avvio dei comportamenti illeciti da parte del marito) una relazione extraconiugale.

Per il giudice capitolino, il fatto che il comportamento fedifrago della donna non sia stato documentalmente provato in giudizio è condizione sufficiente a salvare l'ex moglie dall'addebito, ma, al tempo stesso, è comunque idoneo a non addebitare la separazione neppure all'ex marito.

Dopo aver rigettato le rispettive domande di addebito, la sentenza in commento ha quindi disposto l'assegnazione alla donna della casa coniugale, nella quale vivere con il figlio minore, e stabilito in capo al marito la corresponsione di un assegno di mantenimento di 200 euro mensili e la ripartizione in parti uguali tra i due genitori delle spese straordinarie per il figlio.

Spese di giudizio compensate.

Valeria Zeppilli

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