Per la Corte d'appello di Roma, l'abbandono del tetto coniugale non è da solo motivo idoneo a far scattare l'addebito, salvo provare che sia stato proprio questo a causare la crisi

di Valeria Zeppilli - Abbandonare la casa coniugale per provocare il coniuge, tentando per tale strada di spronarlo e renderlo più collaborativo, non può essere considerato, da solo, motivo idoneo a causare la crisi di coppia e a far scattare, quindi, l'addebito.

Per la Corte di appello di Roma, come chiarito nella sentenza numero 2991/2016, è ben possibile che l'allontanamento, nelle intenzioni di chi lo pone in essere, sia volto al miglioramento del sodalizio coniugale.

Tanto era accaduto nel caso di specie, nel quale la donna, sentitasi trascurata dal marito, aveva deciso di abbandonare il tetto coniugale nella speranza che, così facendo, l'uomo avrebbe compreso le sue ragioni e cambiato atteggiamento.

Purtroppo, però, le cose non erano andate così e i due erano giunti alla separazione.

In primo grado l'uomo, proprio in ragione del gesto compiuto dall'ormai ex moglie, riusciva ad ottenere che in capo a questa scattasse l'addebito dello scioglimento del legame coniugale.

Ma la Corte di appello ha cambiato completamente prospettiva: abbandonare la casa dove la donna viveva insieme al marito non è un comportamento di per sé sufficiente a far addebitare la separazione.

Se manca (come nel caso di specie) la prova che è stato proprio tale allontanamento a determinare la crisi di coppia e la rottura del matrimonio, l'addebito non può scattare. Altre incomprensioni caratteriali, sussistenti tra i due, avrebbero infatti potuto già da sole determinare la separazione.

La richiesta dell'uomo, quindi, è rigettata: nonostante quanto stabilito dal Tribunale in primo grado, alla donna non va addebitata la separazione.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: