Una sentenza del Tribunale di Vicenza chiarisce che è sufficiente lasciare spazio per il transito

di Marina Crisafi - Uno dei tanti problemi che alimentano le liti in condominio è il parcheggio delle seconde auto. Se la prima infatti va in garage, l'altra dove si può collocare? Secondo il tribunale di Vicenza (sentenza n. 984/2015, qui sotto allegata), è lecito parcheggiarla davanti o in prossimità del proprio box, purché rimanga lo spazio sufficiente per il transito e se questo non comporta un mutamento della destinazione del bene comune. E la decisione che contempla tale facoltà per tutti gli inquilini può essere ben deliberata a maggioranza dall'assemblea condominiale.

Così affermando, il tribunale ha dato torto ad una condomina che aveva impugnato la delibera assembleare manifestando la propria contrarietà alla decisione approvata a maggioranza.

Per la ricorrente, in particolare, la facoltà concessa a tutti i condomini di parcheggiare la seconda macchina davanti ai propri garage, era stata assunta in violazione dell'art. 1120, 3° comma, c.c., potendo arrecare "pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato", oltre a "compromettere la tempestività e l'efficacia di eventuali interventi di soccorso, ovvero l'accesso ed il transito di mezzi quali ambulanze o veicoli dei vigili del fuoco".

Ma per il tribunale, il pregiudizio prospettato dall'attrice non sussiste.

Nel caso di specie, infatti, il restringimento della corsia di accesso ai box di proprietà dei condomini lascia nel punto più stretto uno spazio libero di quasi tre metri, più che sufficiente quindi per il transito di ambulanze o di mezzi dei vigili del fuoco di medie dimensioni.

Quanto alla mancanza del consenso unanime di tutti i condomini, il giudice vicentino ritiene che la delibera si è limitata ad introdurre una ulteriore modalità di utilizzo dello spazio comune, consentendo il parcheggio delle auto nelle aree individuate senza prevedere una "facoltà di sosta incondizionata" né creare disparità di trattamento tra i condomini, posto che la facoltà concessa è stata riconosciuta a tutti e quindi anche alla ricorrente. "Se poi quest'ultima si è opposta alla regolamentazione dell'uso della cosa comune voluta dalla maggioranza e non ha richiesto l'individuazione di uno spazio davanti al garage di sua proprietà - ha spiegato il tribunale - ciò non significa certo che la delibera abbia introdotto una disparità di trattamento nel godimento della cosa comune".

Per cui, la delibera rientra senz'altro tra quelle per le quali l'art. 1136 c.c. prevede il voto favorevole della maggioranza dei condomini e il ricorso va respinto.

Tribunale Vicenza, sentenza n. 984/2015

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