Si ha mora del creditore, ex art. 1206 c.c., quando lo stesso, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere la sua obbligazione

Mora del creditore: artt. 1206 e ss. c.c.

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Non sempre il ritardo nell'adempimento deriva dal comportamento del debitore. Esso, infatti, può ben essere imputato anche al creditore.

Tale circostanza è prevista dagli articoli 1206 e seguenti del codice civile, che si occupano, appunto, della mora del creditore, ovverosia del rifiuto ingiustificato da parte del creditore di ricevere la prestazione che il debitore gli offra o di mettere quest'ultimo in condizione di eseguirla.

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È certo che, in via generale, il creditore ha la facoltà e non l'obbligo di esigere la prestazione.

Si pensi, ad esempio, al cliente che ha acquistato un biglietto per il cinema: egli è libero di non andare a vedere lo spettacolo e di non esigere, quindi, il proprio credito.

Non sempre, però, il rifiuto del creditore resta privo di conseguenze per il debitore.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui il debitore deve consegnare una cosa al creditore: se quest'ultimo si rifiuta di riceverla, il debitore potrebbe dover sostenere le spese relative alla sua custodia e subire, quindi, un danno.

Costituzione in mora del creditore

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Secondo quanto previsto dall'articolo 1206 del codice civile, quindi, il creditore deve compiere tutto quanto necessario affinché il debitore possa adempiere la propria obbligazione.

Viceversa, il debitore può metterlo in mora.

La costituzione in mora del debitore avviene attraverso l'offerta, da parte del debitore, della prestazione.

Più nel dettaglio, qualora l'obbligazione abbia per oggetto denaro, titoli di credito o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta è reale.

Qualora, viceversa, essa abbia ad oggetto cose mobili da consegnare in un luogo diverso dal domicilio del creditore o cose immobili, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle o di prenderne possesso ed è fatta notificando a quest'ultimo un atto nelle forme prescritte per gli atti di citazione.

Se, infine, l'obbligazione consiste in un fare, la costituzione in mora del debitore avviene attraverso l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti necessari per renderla possibile. Essa può essere fatta nelle forme d'uso.

Requisiti dell'offerta

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L'offerta del debitore, per essere valida e idonea a costituire in mora il creditore, deve rispettare determinati ulteriori requisiti.

Innanzitutto, essa va fatta da persona che può validamente adempiere e nei confronti di un creditore capace di ricevere o di chi abbia la facoltà di ricevere per lui.

Essa, inoltre, deve comprendere la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se necessario,

Affinché l'offerta sia valida è, poi, necessario che il termine eventualmente stipulato a favore del creditore sia scaduto, che la condizione dalla quale dipende l'obbligazione si sia verificata e che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio e da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato.

Il debitore può subordinare l'offerta al consenso del creditore che sia necessario a liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che ne limitino la disponibilità.

Effetti della costituzione in mora

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Dal giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore, si produce, in capo a quest'ultimo, una serie di conseguenze.

Innanzitutto, diviene a suo carico l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore, con la conseguenza che il debitore conserva in tal caso il proprio diritto alla controprestazione.

In secondo luogo, il debitore è liberato dal dover pagare gli interessi e i frutti della cosa.

Infine, il creditore è tenuto a risarcire i danni che siano derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.

Modalità per liberarsi dal debito

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Se, nonostante la valida offerta formale, il creditore continui illegittimamente a rifiutare la prestazione, il debitore può liberarsi dal debito anche seguendo altre strade.

In caso di denaro, titoli di credito o cose mobili, la liberazione avviene mediante il loro deposito presso un istituto di credito o un istituto di pubblico deposito, a disposizione del creditore che è anche tenuto a sopportarne le spese.

Se l'obbligazione ha ad oggetto la consegna di un immobile, il debitore può chiedere al giudice di nominare un sequestratario e consegnare il bene a quest'ultimo, il quale dovrà custodirlo nell'interesse e a spese del creditore.

Infine, nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto un fare, l'adempimento non può più essere richiesto in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura della prestazione o perché il creditore non ha più interesse ad esigerlo e interviene la prescrizione.

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Valeria Zeppilli

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