La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. N. 1688/2009) ha stabilito che, nell'espropriazione presso terzi di somme di denaro, l'oggetto del pignoramento è la somma di cui il terzo è debitore nei confronti del creditore (procedente e intervenuti) e non la quota di essi pari al credito per il quale il creditore ha agito in via esecutiva.
La Corte ha osservato che “nell'espropriazione presso terzi di somme di denaro o di prestazioni continuative di denaro, oggetto del pignoramento è la somma, unitaria o frazionata nel tempo, di cui il terzo è debitore nei confronti del creditore procedente e di quelli intervenuti, e non la quota di essi pari al credito per il quale il creditore ha agito in via esecutiva”.
Gli Ermellini hanno quindi affermato il seguente principio di diritto “nell'espropriazione presso terzi di somme di denaro, oggetto del pignoramento è la somma di denaro, di cui il terzo è debitore nei confronti del creditore procedente e di quelli intervenuti e non la quota di essi pari al credito per il quale il creditore ha agito in via esecutiva. Ne consegue che la banca presso la quale è avvenuto il pignoramento di somme di denaro è obbligata a vincolare l'intero suo debito nei confronti del debitore esecutato e non solo l'importo indicato dall'esecutante ai sensi dell'art. 543, secondo comma c.p.c.”.
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