Nell'obbligazione alternativa di cui all'art. 1285 del codice civile il debitore è liberato eseguendo solo una delle due prestazioni previste dal rapporto

Cos'è l'obbligazione alternativa

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L'obbligazione alternativa è un particolare tipo di obbligazione disciplinata dagli artt. 1285 e ss. del codice civile.

In base al dettato di tale norma, tale tipo di obbligazione prevede due diverse prestazioni, delle quali il debitore, per considerarsi liberato, dovrà eseguire soltanto una.

La scelta della prestazione da eseguire spetta, di solito, al debitore (art. 1286 c.c.), ma le parti possono concordare diversamente, come vedremo oltre.

L'art. 1285 precisa anche che non è in facoltà del debitore liberarsi eseguendo parzialmente entrambe le prestazioni.

Differenze con l'obbligazione facoltativa

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Lo schema proprio dell'obbligazione alternativa vale a distinguerla dalle diverse fattispecie dell'obbligazione cumulativa, in cui il debitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni dedotte nel rapporto, e dell'obbligazione facoltativa.

Quest'ultima rappresenta un tipo di obbligazione semplice, in cui però il debitore può liberarsi eseguendo una prestazione diversa, che sia già prevista dalle parti. Un esempio tipico di obbligazione facoltativa è rappresentato dal contratto estimatorio di cui all'art. 1556 c.c., in cui uno dei contraenti è tenuto a pagare il prezzo delle merci che riceve in consegna, potendo però liberarsi anche restituendo le stesse entro un determinato termine.

La scelta della prestazione da eseguire

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Aspetto centrale dell'obbligazione alternativa è rappresentato dalla scelta della prestazione da eseguire.

Questa, come anticipato, è di regola rimessa alla discrezionalità del debitore, e può essere compiuta per fatti concludenti (con l'esecuzione di una delle prestazioni) o con apposita dichiarazione. Dopo la comunicazione di tale dichiarazione all'altra parte, la scelta diviene irrevocabile e l'obbligazione diviene semplice (c.d. concentrazione).

Di conseguenza, se la prestazione scelta diviene poi impossibile per causa non imputabile al debitore, egli è liberato dall'obbligo di adempimento.

Se, invece, tale impossibilità colpisce una delle due prestazioni prima che il debitore effettui la sua scelta, l'obbligazione diviene semplice ed egli sarà tenuto ad eseguire l'altra prestazione. Tale circostanza vale a distinguere ulteriormente l'obbligazione alternativa da quella facoltativa, poiché in quest'ultima fattispecie l'impossibilità della prestazione comporta l'estinzione dell'obbligazione.

Scelta rimessa al terzo

Come detto, le parti possono stabilire che la scelta della prestazione da eseguire spetti al creditore oppure ad un terzo estraneo al rapporto (c.d. arbitratore).

In quest'ultimo caso, la scelta diviene irrevocabile nel momento in cui sia comunicata ad entrambe le parti (art. 1286 c.c., secondo comma). Al proposito, appare significativa la pronuncia della Corte di Cassazione, secondo cui "se la scelta è rimessa alla volontà di un terzo, l'obbligazione diviene eseguibile soltanto con la relativa dichiarazione comunicata alle parti; ne consegue che prima di tale momento, non potendo il debitore adempiere in alcun modo, l'inadempimento non sussiste" (Cass. civ., n. 21061/09).

Impossibilità di una delle prestazioni: vicende

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La disciplina codicistica si completa con le previsioni di cui all'art. 1289 c.c., secondo cui il debitore è liberato se, prima della scelta, una delle due prestazioni diviene impossibile per causa del creditore, a meno che:

  • il debitore cui spetti la scelta preferisca eseguire l'atra prestazione e chiedere il risarcimento del danno;
  • il creditore cui spetti la scelta preferisca esigere l'altra prestazione e risarcire il danno.


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