L'ente risponde per la negligenza e l'incuria dei suoi dipendenti nell'adottare provvedimenti senza le necessarie indagini

di Lucia Izzo - Il Comune risponde dell'imperizia dei suoi dipendenti e pertanto è tenuto a risarcire ai genitori i danni biologico e morale causati dall'ingiusto allontanamento del minore dalla propria famiglia operato dai servizi sociali. 


Lo ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 20928/2015 (qui sotto allegata) sul ricorso presentato dal Sindaco del Comune di Nova Milanese, condannato dai giudici di merito al risarcimento dei danni nei confronti dei genitori di una bambina che era stata illegittimamente allontanata dal nucleo familiare


Sulla base delle dichiarazioni di una maestra d'asilo era stato ravvisato il sospetto di molestie sessuali da parte del padre sulla figlia minore, pertanto i servizi sociali avevano ottenuto un provvedimento di allontanamento della piccola dalla casa familiare e di affidamento al Comune. 

A seguito di ulteriori indagini, il Tribunale dei minori disponeva il rientro in famiglia della bambina, revocando ogni provvedimento contro il padre e dando atto che gli accertamenti condotti nei sei mesi di allontanamento non avevano fatto emergere elementi alcuni compatibili con la possibile sussistenza di molestie sessuali ai suoi danni e neppure che facessero ipotizzare disturbi psicologici. 

Da questi eventi scaturiva la domanda risarcitoria dei familiari. 


Nonostante le difese del Comune, gli Ermellini evidenziano l'imperizia degli operatori dei Servizi sociali, come rilevata non solo dalla relazione del CTU, ma anche dalla stessa difesa del Comune. Appare evidente un deficit di professionalità dei dipendenti comunali, incapaci di condurre una verifica rigorosa e critica della segnalazione proveniente da un soggetto quale la maestra che, a sua volta, aveva tenuto un comportamento inaccettabile, senza coinvolgere i genitori a fronte di un sospetto tanto grave, né tanto meno informare l'autorità deputata alla repressione di simili reati, violando tanto i doveri connessi alla funzione educativa che l'obbligo giuridico che gli ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio hanno di denunciare i reati dei quali siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. 


Neppure il Comune spiega perché della vicenda non sia stata interessata l'autorità giudiziaria a cui spetta il compito di procedere alle opportune indagini

I giudici chiariscono che il Sindaco ha effettivamente potere di intervenire direttamente sull'ambiente familiare (art. 403 c.c.) nei casi di abbandono morale e materiale ed in genere per situazioni di disagio minorile che siano palesi, evidenti o comunque di agevole e indiscutibile accertamento, al fine di adottare in via immediata i provvedimenti di tutela necessari. 

L'autorità amministrativa non può, invece, agire in singoli casi relativi a vicende delicate e complesse come quella del caso concreto, ma deve in tal caso rivolgersi in maniera tempestiva e urgente alle istituzioni specificamente competenti in materia, quale il Tribunale dei Minorenni o il P.M. 


Il personale del Comune è incorso in imperizia nel gestire la vicenda, senza procedere alle necessarie e approfondite indagini con l'ausilio degli organi giudiziari competenti, e in negligenza e incuria avendo sollecitato su queste fragili basi un provvedimento grave e traumatico come l'allontanamento della minore dalla famiglia per vari mesi. 


La Suprema Corte rammenta, infine, per quanto riguarda il risarcimento dei danni non patrimoniali, che le tabelle del Tribunale di Milano vanno ritenute preferibilmente applicabili su tutto il territorio nazionale, al fine di evitare eccessive disparità di trattamento e di garantire un certo grado di certezza e prevedibilità delle decisioni. 

Esse offrono, tuttavia, criteri meramente indicativi e devono essere adattate alle peculiarità del singolo caso concreto, soprattutto quando non siano ravvisabili precedenti specifici come nel caso esaminato. 

In tale contesto, il danno morale non è stato cancellato e riassorbito in quello biologico, ma assume valenza autonoma anche quando si procede ad una liquidazione congiunta delle varie voci, ferma restando la necessità che la somma complessivamente liquidata sia adeguata.  

Cass., III sez. Civile, sent. 20928/2015

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: