È necessaria una complessiva valutazione da parte del giudice alla luce del principio di ragionevolezza

di Lucia Izzo - Una querela presentata dalla parte civile nel procedimento penale non può far revocare automaticamente la misura della semilibertà.

Lo precisa la Corte di Cassazione, I sezione penale, con la sentenza n. 41179/2015 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un uomo che si era visto negare la richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, la misura della semilibertà ovvero della detenzione domiciliare in relazione alla residua pena da espiare. 


La difesa del ricorrente evidenzia, in particolare, che l'istante era già beneficiario della misura alternativa della semilibertà riconosciutagli dal Tribunale di sorveglianza, ma la revoca successiva avveniva sulla base di una semplice querela presentata da un soggetto, parte civile nel procedimento penale a cagione del quale l'uomo si trovava ristretto. 


Gli Ermellini rilevano, appoggiando le conclusioni attoree, come a seguito della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 173 del 1997 della Corte Costituzionale, non sia più consentito alcun automatismo tra la denuncia e la condanna per il reato di evasione commesso dal soggetto in espiazione pena in regime di arresti domiciliare e il ripristino della detenzione carceraria. 


Il Tribunale di sorveglianza deve, infatti, procedere ad una valutazione autonoma delle circostanze in cui l'allontanamento ingiustificato dall'abitazione è avvenuto, da compiersi nella prospettiva del percorso di risocializzazione intrapreso dal  condannato, in conformità al principio per cui la condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p. è di per sé automaticamente preclusiva della possibilità di fruire dei benefici penitenziari e, in particolare, della misura alternativa della detenzione domiciliare

, dovendo il giudice procedere ad un esame approfondito della personalità del condannato e della sua effettiva, perdurante, pericolosità sociale


La Corte Costituzionale ha stabilito l'illegittimità dell'art. 47-ter u.c. l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sll'esecuzione delle isure privative e limitative della libertà), nella parte in cui fa derivare automaticamente la sospensione della detenzione domiciliare dalla presentazione di una denuncia per il reato previsto dal comma ottavo dello stesso articolo. 

La norma, non lasciava spazio ad un accertamento sia pure incidentale e limitato alla verifica del "fumus boni iuris" circa il reato di evasione, urtando contro il principio di ragionevolezza e stabilendo una sospensione automatica, senza un minimo di previa delibazione giudiziale, circa il fondamento della denunzia di reato a cui la sospensione è collegata. 


Su tali premesse, la norma di riferimento richiamata dal ricorrente nel caso di specie, ossia l'art. 58-quarter, O.P. commi 2 e 3, dovrà essere interpretata alla luce dei principi affermati dal giudice delle leggi, al di fuori di ogni automatismo e sulla base di una complessiva valutazione della eventuale causa ostativa alla concessione della misura in uno con la meritevolezza dell'istante a fruirne. 


La Corte procede ad annullare il decreto impugnato. 

Cass., I sez. penale, sent. 41179/2015

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