La Corte respinge l'istanza di detenzione domiciliare per il condannato di 86 per atti sessuali con minore se non è inabile, anche solo parzialmente

di Annamaria Villafrate - La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8585/2020 (sotto allegata) respinge definitivamente la richiesta di detenzione domiciliare avanzata da un detenuto di 86 anni. Non rileva infatti l'età ai fini della concessione della detenzione domiciliare, occorre che il condannato presenti condizioni di salute talmente gravi da cagionare uno stato d'inabilità anche solo parziale dello stesso.

Atti sessuali con minore

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Il Tribunale di sorveglianza rigetta la richiesta di un detenuto condannato per il reato continuato di atti sessuali con minore di 14 anni, finalizzata alla concessione della detenzione domiciliare. Dalla sentenza emerge che la condotta criminosa ripetuta più volte è stata commessa in danno di un minore privo della figura paterna, anche se il condannato ha negato i fatti. Emerge inoltre dalla relazione medica che l'uomo non è affetto da una patologia grave, per cui mancano i requisiti per ammettere la misura. La totale mancanza di rivisitazione critica dei fatti commessi inoltre, comporta un pericolo attuale di recidiva, che non può essere contenuto con misure alternative.

Il ricorso: carcere incompatibile con età avanzata

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Ricorre in Cassazione il difensore del condannato sollevando i seguenti motivi di ricorso.

Con il primo deduce vizio di legge della sentenza nella parte in cui nega la detenzione domiciliare stante la documentata età avanzata e l'inabilità del condannato. Con il secondo deduce violazione di legge e difetto di motivazione del provvedimento nella parte in cui omette la valutazione dell'età avanzata in relazione alla detenzione, la lontananza dei fatti di reato e l'assenza di altri reati.

Con il terzo, in ragione dell'età avanzata del condannato, il difensore ritiene che la detenzione sia contraria al senso di umanità. Con il quarto infine prospetta questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui non dispone l'incompatibilità presunta della detenzione per gli ultrasettantenni.

Il Procuratore Generale chiede il rigetto del ricorso, il difensore dell'imputato deposita memoria in cui fa presente la successiva reiezione da parte del Tribunale di sorveglianza dell'istanza con cui si chiede la detenzione domiciliare.

Ai fini della detenzione domiciliare non rileva l'età avanzata

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La Cassazione, con sentenza n. 8585/2020 respinge il ricorso per le ragioni che si vanno a esporre.

Il primo motivo è generico. Nella memoria non viene esposta con sufficiente specificità l'inabilità del condannato, ricoverato in ospedale per broncopolmonite e insufficienza renale. Il secondo è manifestamente infondato. L'età è condizione di concedibilità della detenzione domiciliare speciale se il condannato è parzialmente inabile. La norma non autorizza soluzioni interpretative come quella proposta dal difensore, secondo cui se l'età anagrafica è ancora più avanzata, come nel caso di specie in cui il condannato ha 86 anni, si verificherebbe un automatismo d'inabilità parziale.

Infondati anche il terzo e il quarto motivo del ricorso perché la detenzione di una persona in età avanzata non è da considerare automaticamente una condizione inumana e degradante, visto che gli istituti di detenzioni sono attrezzati per fare fronte a eventuali bisogni assistenziali. Lo dimostra il fatto che, come riportato nel ricorso il condannato, è "allocato nel centro clinico del carcere dall'inizio della sua detenzione."

Sul contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento previsto per l'ultrasettantenne in custodia cautelare rispetto al soggetto che deve scontare la pena detentiva, pare dimostrare in realtà il regime di favore per quest'ultimo. La pronuncia inoltre ha evidenziato le logiche e i diversi obiettivi delle due misure, la prima finalizzata a tutelare la collettività, la seconda invece alla rieducazione del condannato e a un trattamento non contrario al senso di umanità.

Infondata anche la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario per violazione degli artt. 3 e 27 Costituzione. La legge prevede il divieto di detenzione intramuraria se con l'età superiore a 70 anni concorre una condizione d'inabilità anche parziale, che dia vita a una situazione d'incompatibilità con il regime carcerario. Più dell'età rileva la condizione di salute del carcerato, che deve essere particolarmente grave, tanto da richiedere continui contatti con i presidi sanitari. Alla luce di dette considerazioni non emerge che nel caso di specie sussistano condizioni personali tali da far ritenere che il condannato stia espiando la pena detentiva in un contesto contrario ai principi di uguaglianza e umanità.

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Foto: 123rf.com
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