L'art. 47 ter, co. 1, lett. a della L. 354/75 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 350 del 5/12/03) nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti dei genitori condannati, conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante.
Il Giudici della Consulta hanno infatti affermato che la norma censurata viola il principio di ragionevolezza, perchè prevede un sistema rigido che impedisce al giudice, ai fini della concessione della detenzione domiciliare, di valutare l'esistenza delle condizioni necessarie per un'effettiva assistenza psico-fisica da parte della madre condannata (o del padre nei casi previsti dal comma 1, lettera b) nei confronti del figlio portatore di handicap totalmente invalidante.
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