Per la Cassazione, in assenza di danno il fatto alla base del licenziamento è insussistente e il recesso illegittimo
di Valeria Zeppilli - La Corte di cassazione, con la sentenza numero 20545 depositata il 13 ottobre 2015 (qui sotto allegata), è intervenuta in materia di licenziamento disciplinare, chiarendo che la sua legittimità è subordinata all'accertamento che il nocumento grave indicato dal contratto collettivo di riferimento e arrecato alla società sia parte integrante della fattispecie di illecito disciplinare addebitato. Viceversa non può ritenersi sussistente il fatto addebitato al lavoratore, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano sanzionatorio.

Nel caso di specie, il licenziamento riguardava un lavoratore al quale l'azienda aveva messo a disposizione un telefono cellulare e un fax, che però erano stati inseriti dal dipendente medesimo su Facebook e su un sito internet come riferimenti per la sua azienda personale di ristorazione.

Tra i clienti della sua piccola azienda, poi, il dipendente aveva inserito anche il datore di lavoro, operante in un campo economico e merceologico completamente diverso.

Ma quest'ultimo non ci sta e lo licenzia.

I giudici della Cassazione, pur prendendo atto dell'effettività dei fatti posti alla base del licenziamento, non rinvengono tuttavia in essi un grave danno per l'azienda, del quale manca l'effettiva verifica.

La legittimità del licenziamento, per ora, non è confermata: bisognerà attendere il responso della Corte di Appello, chiamata ad accertare l'eventuale nocumento materiale o morale subito dal datore di lavoro.

Corte di cassazione testo sentenza numero 20545/2015
Valeria Zeppilli

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