Le Sezioni Unite hanno chiarito che tale rimedio può essere esperito, pur non potendo riguardare questioni inerenti il merito
di Valeria Zeppilli - Con una pronuncia depositata ieri 5 settembre, la Corte di Cassazione è intervenuta a fare chiarezza su una questione davvero interessante. 

Nel dettaglio, la sentenza a sezioni unite numero 19786/2015 (qui sotto allegata) ha sancito che il ricorso per Cassazione avverso il decreto del Presidente della Repubblica è ammissibile. 

Infatti, la specialità di tale tipologia di decreto deriva dalla volontà di creare un rimedio giurisdizionale semplificato, che faccia forza sul sostanziale assenso delle parti.

Da tale qualificazione dogmatica deriva, in sostanza, che il decreto del Presidente della Repubblica, ricalcando il parere vincolante del Consiglio di Stato, rientra nel campo di applicazione dell'ottavo comma dell'articolo 111 della Costituzione.

Avverso di esso, però, al pari di quanto avviene con riferimento alle decisioni del Consiglio di Stato, il ricorso può essere essere proposto esclusivamente per questioni di giurisdizione, mentre va escluso nel caso in cui abbia ad oggetto questioni di merito.

In linea generale, quindi, il decreto può essere ad esempio impugnato se ha violato i confini che distinguono tra giudice ordinario, giudice amministrativo e giudici speciali, mentre restano esclusi dal rimedio i motivi con i quali si intenda denunziare una violazione nell'interpretazione delle norme di legge o una loro falsa applicazione.

Nel caso di specie, quindi, poiché le doglianze prospettate alla Corte concernevano tutte valutazioni interne al potere giurisdizionale del giudice amministrativo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile

Corte di cassazione testo numero 19786/2015
Valeria Zeppilli

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