Per la Cassazione si presume un minimo di entrate sulle quali calcolare il contributo a carico dell'onerato, intestatario anche di immobile dal valore rilevante

di Marina Crisafi - No alla riduzione del contributo per il mantenimento del figlio se il genitore dichiara un reddito talmente basso da non poter bastare neanche alla sua di sussistenza. Di fronte ad un reddito così inverosimile, infatti, si deve presumere un'entrata minima sulla quale calcolare l'importo del contributo. Così ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza n. 19103/2015, depositata ieri (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di un padre che chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento della figlia dall'importo originario di 500 euro mensili fissato dai giudici di merito a 300 euro.

Perdendo sia in primo grado che in appello, l'uomo si era rivolto alla Cassazione dolendosi che la corte territoriale avesse ritenuto prevalente, senza spiegarne le ragioni, la presunzione di un maggior livello reddituale rispetto alle risultanze delle dichiarazioni fiscali (comprovate, a detta del ricorrente, anche dalla non revocata ammissione al patrocinio a spese dello Stato fondata sulla esiguità del suo reddito) senza valutare altresì l'irrilevanza dell'immobile di sua proprietà, privo di qualsiasi redditività, ereditato dai genitori.

Ma per la sesta sezione civile la tesi è infondata.

Come giustamente chiarito dalla Corte d'Appello, infatti, ha ribadito il Palazzaccio, i redditi dichiarati al fisco da parte dell'uomo "non solo non gli consentirebbero qualsiasi contribuzione al mantenimento della figlia ma sarebbero insufficienti anche al mantenimento dello stesso ricorrente".

Per cui, anche in relazione all'esistenza di un patrimonio intestato all'uomo "con rilevante valore catastale", la Corte ha dedotto "l'inverosimiglianza dei redditi dichiarati e ha presunto un reddito minimo sulla base del quale ha determinato l'ammontare dell'assegno".

Quanto alla circostanza dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non risulta, ha sottolineato inoltre la S.C., che la stessa "sia stata discussa nel giudizio di merito al fine di comprovare la verosimiglianza del reddito dichiarato al fisco, né comunque può ritenersi di per sé che tale ammissione sia rilevante ai fini del giudizio e tale da inficiare la logicità della motivazione circa la presunzione di un maggior reddito".

Pertanto, rilevato che nelle more il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, la S.C. ha dichiarato estinto il processo.

Cassazione, ordinanza n. 19103/2015

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