Tenore di vita alto e redditi effettivi non dichiarati, come si calcola il mantenimento dei figli?

Mantenimento dei figli: come si calcola

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Il mantenimento dei figli viene calcolato in base alla capacità economica del soggetto obbligato e viene corrisposto mensilmente al genitore collocatario, ossia a quello con i cui i figli coabitano prevalentemente.
Per mantenimento dei figli viene inteso sia l'obbligo alimentare che le spese abitative, ma anche le spese scolastiche, sanitarie e l'assistenza morale e materiale.
Le regole previste dalla legge per la quantificazione dell'importo dovuto quali sono?
Il valore complessivo del contributo al mantenimento viene determinato dal giudice, salvo accordo fra le parti.
Chiaramente, il primo criterio che andrà preso in considerazione sono le esigenze del figlio, al quale andranno aggiunti:
- il tenore di vita di cui quest'ultimo godeva in costanza di matrimonio/convivenza dei genitori;
- i tempi di permanenza con ciascun genitore;
- le disponibilità economiche dei genitori.
Il giudice, infine, potrà anche considerare l'accordo che i coniugi avevano raggiunto prima di procedere giudizialmente.

Come si accertano i redditi dei coniugi?

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Il reddito dei coniugi/conviventi è il fattore fondamentale per il calcolo dell'assegno di mantenimento. In particolare, il giudice deve valutare il tenore di vita della famiglia prima della separazione ed anche la posizione reddituale e patrimoniale successiva allo scioglimento del vincolo coniugale.

Tuttavia, a volte, accade che le dichiarazioni dei redditi di un coniuge non corrispondono all'effettivo stile di vita ed in questo caso, il giudice si può basare sulle "presunzioni di reddito" ovvero, nelle situazioni più difficili procedere anche con un accertamento più approfondito sulle dichiarazioni dei redditi, con l'ausilio della polizia tributaria.

Cosa ha stabilito la Cassazione?

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La problematica delle incongruenze delle dichiarazioni dei redditi rispetto all'effettivo tenore di vita è molto comune. Pertanto, la Cassazione ha stabilito il principio secondo cui il solo riferimento alle rispettive entrate reddituali degli ex coniugi non è sufficiente per decidere sul fronte del contributo da fornire per il mantenimento dei figli. La valutazione in ambito economico deve essere più ampia, tenendo conto anche delle complessive situazioni patrimoniali di moglie e marito (Cass. civ., sez. VI, ord., 10 settembre 2021, n. 24460).

Non solo, la Corte ha anche affermato che, a prescindere dal reddito dichiarato al giudice o alla agenzia delle entrate, se il coniuge obbligato conduce un tenore di vita più alto paragonato ai redditi "dichiarati", il calcolo dell'assegno di mantenimento verrà influenzato anche dal tenore effettivo.

Tuttavia, è chiaro che l'onere della prova, spetta al genitore che richiede l'assegno di mantenimento (Cass. n. 24830/2014).


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