La Cassazione ribadisce la rilevanza dei redditi dei conviventi quando si presenta domanda per il gratuito patrocinio

I redditi dei conviventi rilevano ai fini del patrocinio gratuito

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Confermata la condanna del giovane imputato che, nella domanda per accedere al gratuito patrocinio, ha dichiarato solo il reddito di € 2.400,00 che divide con il fratello e omette di riferire che convive con i genitori e che il padre nel 2015 ha percepito un reddito di € 14.493,00. Questa la decisione presa dalla Cassazione con la sentenza n. 46403/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

La Corte di Appello conferma la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 95 del DPR n. 115/2002. Lo stesso ha dichiarato il falso in quanto ha riferito di vivere con il fratello e di disporre di un reddito annuo di € 2.400. In realtà lo stesso conviveva con i genitori e il padre nel 2015 ha percepito un reddito di € 14.493,00.

Rigetto richiesta di ammissione al gratuito patrocinio

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Il difensore nel ricorrere in Cassazione con il primo motivo contesta la motivazione relativa alla valutazione dell'apparato probatorio. La Corte di Appello ha tratto argomenti erronei dal fatto che l'imputato aveva impugnato il provvedimento con cui era stata rigettata la richiesta di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato.

Con il secondo motivo invece contesta la motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, alla quantificazione della pena irrogata e alla mancata considerazione delle precarie condizioni economiche dell'imputato anche a causa della sua età.

I redditi dei conviventi devono essere considerati

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La Cassazione adita dichiara il ricorso inammissibile a causa della manifesta infondatezza dei motivi sollevati.

La Cassazione ricorda infatti che: "ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

, infatti, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune e la prova di tale rapporto stabile, nella specie, è stata ricavata dalle stesse dichiarazioni dell'imputato in sede di autocertificazione. "

Per quanto riguarda invece il secondo motivo gli Ermellini rilevano che la Corte ha negato le attenuanti generiche per assenza di elementi positivi, ma soprattutto in ragione dei due precedenti penali dell'imputato e che nulla si può contestare per quanto riguarda la dosimetria della pena, visto che il Tribunale aveva applicato la pena prevista per il reato commesso nel minimo edittale.

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Scarica pdf Cassazione n. 46403/2021

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