Ammessi i controlli a distanza e l'utilizzo delle informazioni raccolte, ma è necessaria un'adeguata informativa

di Lucia Izzo - Anche gli ultimi decreti attuativi del Jobs Act sono arrivati in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore il 24 settembre 2015. 

La Riforma del Lavoro giunge quindi a compimento, precisando i confini di novità molto discusse come, ad esempio, la questione relativa ai controlli a distanza del lavoratore. 


Il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 reca "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità" e all'art. 23 prescrive modifiche che vanno a intaccare la legge 300/1970 e il d.lgs. 196/2003. 


Siccome le nuove tecnologie hanno ormai ampiamente trovato spazio nel mondo del lavoro, l'art. 4 della legge 300/1970 è sostituito con una nuova disciplina riguardante gli "Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo", che potranno essere utilizzati per vigilare a distanza sull'attività dei dipendenti. 


L'utilizzo di tali impianti è consentito esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale ed è necessario che, prima di installare i dispositivi, vengano stipulati accordi collettivi con la rappresentanza sindacale unitaria, con le rappresentanze sindacali aziendali oppure con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

L'accordo sindacale non sarà invece necessario per quanto riguarda gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 


Le informazioni raccolte dai dispositivi aziendali potranno essere utilizzate a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, ma è necessario che al lavoratore sia data adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli (nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 


Confermate, dunque, le previsioni già oggetto di dibattito: il Governo ha consentito i controlli a distanza, lasciando la necessità di un accordo sindacale solo per gli impianti c.d. fissi e non per strumenti "mobile" utilizzati per svolgere la prestazione lavorativa (smartphone, pc e tablet).   

Liberamente utilizzabili i dati raccolti per ogni finalità relativa al rapporto di lavoro, ma con una restrizione: il lavoratore dovrà essere adeguatamente informato secondo quanto previsto dalla legge sulla privacy. 

Il testo del decreto legislativo n. 151/2015

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