Ciò è determinato dagli interessi contrapposti di cui sono normalmente portatori l'ente e i suoi lavoratori

di Lucia Izzo - L'avvocato non può assumere contemporaneamente la difesa in giudizio sia di un Ente pubblico che dei suoi dipendente, soggetti di regola portatori di interessi contrapposti.

Lo precisa la seconda sezione civile della Corte di Cassazione nella sentenza 17449/2015 (qui allegata), sul ricorso di un'avvocatessa contro una sentenza della Corte d'Appello di Messina.

La donna chiedeva decreto ingiuntivo nei confronti dell'Ente ritenuto suo mandante, per il pagamento di una somma a titolo di compenso per l'attività prestata in un giudizio.

L'ingiunto, proponeva opposizione deducendo di non aver conferito alcun mandato sostanziale alla professionista e di essere stato difeso nel caso indicato da un diverso legale. Il Tribunale accoglieva l'opposizione, decisione sostanzialmente confermata in secondo grado.

La Corte distrettuale richiamava un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il rapporto sostanziale di patrocinio legale va tenuto distinto dalla procura ad litem, e l'obbligo di corrispondere il compenso al professionista grava sulla parte del contratto di patrocinio che non può coincidere con il soggetto che ha rilasciato alla procura.

Nel caso di specie, la professionista aveva precisato di aver ricevuto mandato ad litem non solo dall'Ente, ma anche da alcuni dipendenti dello stesso intervenuti in giudizio a sostegno della posizione dell'ente stesso; tuttavia il giudice d'Appello confermava che nella sostanza l'ente intendeva essere rappresentato da altro avvocato ed il conferimento del mandato alle liti ad entrambi era soltanto formale.

Gli Ermellini considerano adeguatamente motivate le risultanze di merito, identificative di due rapporti distinti sul piano processuale e su quello sostanziale, essendo pacifica la circostanza che un avvocato era stato in passato il legale di fiducia dell'Ente, mentre la ricorrente aveva, a sua volta, difeso i dipendenti dell'Ente in precedenti giudizi.

Di qui, la plausibile difficoltà per ciascuno dei due legali di assumere e di aver assunto contemporaneamente la difesa sia dell'Ente che dei dipendenti, soggetti di regola portatori di interessi contrapposti, che, tuttavia, nel caso specifico erano invece cointeressati (il riconoscimento della spettanza di contributi regionali a favore dell'Ente, avrebbe comportato la corresponsione di una voce retributiva).

Anche le dichiarazioni dei testimoni confermano che entrambe le parti si erano rivolte ciascuna al proprio legale di fiducia, tanto che i dipendenti dell'Ente erano stati invitati a versare un acconto all'avvocatessa ricorrente.

Pertanto, il ricorso va rigettato e l'avvocatessa condannata alle spese del giudizio.

Cass., II sez. Civ., 17449/2015

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