Nota di commento alla sentenza del Tar Lazio -Roma n. 6250 del 30 aprile 2015

La detenzione legittima da parte del collezionista di armi e l'immunità rispetto a decisioni amministrative eccessive


Quando accade che Questura e Prefettura emettono provvedimenti di interdizione dell'uso delle armi, specie se rivolte a soggetti in possesso di ogni autorizzazione, bisogna chiedersi se tali scelte discrezionali siano conformi alla normativa di settore oppure siano da ritenersi esorbitanti rispetto alla ratio legis e, come tali, meritevoli di ricorso.

Interessante è la specifica posizione del collezionista di armi, analizzata nella sentenza in commento.

Nella fattispecie si è trattato di studiare la circostanza di un collezionista indagato per il furto in armeria di un coltello (e l'incidenza della condotta sull'uso e detenzione di armi); fatto questo dal quale tanto la Questura quanto la Prefettura ne hanno fatto discendere il venire meno della garanzia che lo stesso non abusi delle armi che da anni regolarmente possiede, con il conseguente ritenuto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Ebbene il Tar, con una lineare ed efficace decisione, ha criticato l'assunto amministrativo accogliendo il ricorso del collezionista destinatario della proposta di ritiro cautelare delle armi della Questura ex art. 39 del T.U.L.P.S., nonché del decreto del Prefetto di contenuto interdittivo e del verbale di ritiro cautelare delle armi.


Perchè il furto occasionale non depone per l'inaffidabilità?


Innanzitutto perché, in astratto, è assai difficile trovare un collegamento tra la fattispecie di furto, seppure di arma all'interno di un'armeria (furto di un coltello del valore di euro 400,00, fattispecie solo contestata al ricorrente nella fase di indagine penale) e la garanzia di non abuso delle armi.

In altri termini: non è affatto scontato che quella vicenda sia idonea a produrre effetti di tipo interdittivo sull'uso o la detenzione di armi.

Tra l'altro, il nesso ritenuto esistente dalla Questura e dalla Prefettura finisce per sfumarsi e tramutarsi in un fattore vacuo quando il ricorrente è collezionista di armi e da tempo ne detiene regolarmente una grande quantità di diverso genere, è inoltre titolare del porto d'armi da un decennio e non ha mai dato segni di inaffidabilità né di abuso delle armi che possiede.

Questo è un caso nel quale l'Amministrazione non dimostra, per carenza di elementi indiziari convergenti, il venir meno della garanzia di affidabilità al corretto uso delle armi detenute.


Non esiste l'equazione: denuncia penale = inaffidabilità


E' verosimile dire che in tutti i casi nei quali l'Amministrazione interdica immotivatamente la detenzione delle armi, a fronte della prospettazione di un reato per il quale il proprietario delle armi viene denunziato, la domanda cautelare proposta nel ricorso al Tar verrà accolta, siccome le conclusioni cui perviene Questura e Prefettura non sono condivisibili e perché, in aggiunta, ricorre l'elemento del periculum in mora, rappresentato dalla confisca della consistente collezione di armi di cui il ricorrente è titolare, in caso di mancata sospensione del provvedimento gravato e di mancata legale alienazione della stessa ad altro soggetto entro 150 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.


Cosa fare quindi nel caso si subisca l'iniziativa della Questura e della Prefettura a seguito del maturato sospetto di inaffidabilità?


E' molto semplice: impugnare il provvedimento insieme agli atti connessi, ritenendone la illegittimità siccome si tratta di un provvedimento viziato da eccesso di potere per illogicità nonché per violazione dell'art. 39 T.U.L.P.S., il tutto con contestuale richiesta di annullamento.

Gli argomenti del ricorso saranno ovviamente centrati sulle seguenti circostanze:

1) si tratta di collezionista di armi,

2) le armi sono tutte regolarmente denunciate,

3) la denunzia di furto in armeria è un fatto a se, per il quale il ricorrente è solo indagato,

4) in ogni caso non esiste alcun nesso evidente tra l'ipotizzato furto e l'inaffidabilità nell'uso e nella detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente.


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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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