Commento alla sentenza del Tar Lazio sez. 1 ter n. 6250/2015

Avv. Francesco Pandolfi - Poniamoci una domanda: che cosa può accadere se una persona, collezionista d'armi da tanto tempo, ruba un coltello in armeria?


Ebbene, verrebbe spontaneo dire che quella persona, per aver commesso una simile leggerezza non pare più meritevole dell'affidabilità che gli era stata riconosciuta nel corso degli anni quanto l'Autorità gli aveva sistematicamente rinnovato le sue richieste di rinnovo licenza.


L'esperienza ci insegna però che ogni singolo caso giudiziale è "un caso a sé": andiamo allora a scoprire l'interessante e acuto significato della motivazione della sentenza 6250/15 del Tar Lazio.


Il fatto


Tizio, che in tanti anni ha avuto a disposizione una molteplicità di armi, è stato titolare del porto di pistola, si è sempre distinto per una grande affidabilità nell'utilizzo delle armi e non ha mai ricevuto alcuna censura, finisce per commettere una leggerezza rubando un coltello in un'armeria.


Gli impianti di videosorveglianza lo individuano, viene avviato un procedimento penale.


Prefetto e Questura ovviamente fanno il loro lavoro e scatta subito il divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti.


Cosa dice il tribunale


Scritto il ricorso da parte dell'interessato, la questione viene portata all'attenzione del Giudice che si dimostra a favore del ricorrente.


Vediamo perché.

Dopo la denuncia del titolare dell'armeria viene disposta una perquisizione a casa del ricorrente e rinvenuta una ricca collezione d'armi: questi spontaneamente riferisce di aver preso (e riconsegnato) il coltello e, all'esito del controllo, non sono rinvenute altre armi (risultanti mancanti dall'armeria).


Sulla collezione e sul porto d'armi viene disposto il ritiro cautelare dopodiché, all'esito del divieto prefettizio di detenzione armi e munizioni si ingiunge a Tizio di provvedere all'alienazione del materiale oggetto di divieto a persona non convivente, il tutto non oltre 150 giorni, con avviso di confisca dello stesso in caso di inottemperanza all'ordine.


Orbene, i Magistrati non ricollegano l'evento del furto del coltello ad un'automatica inaffidabilità del soggetto.


Si sta parlando infatti di una persona che da anni gestisce accuratamente armi, è collezionista, è titolare di porto d'armi dal 2007, ha una storia ineccepibile sulle armi che non pare ragionevolmente intaccata dall'evento furto (che, tra l'altro, è ancora tutto da dimostrare non esistendo ancora nessuna sentenza penale passata in giudicato).


La sostanza del discorso è quindi questa: l'Amministrazione non ha dimostrato che il soggetto, il quale negli anni ha sempre dato prova di retta affidabilità sull'uso delle armi, solo a causa della denuncia (non di una sentenza) sia divenuto improvvisamente non affidabile.


Per questo il ricorso è accolto e i provvedimenti amministrativi annullati.


In conclusione


L'affidabilità nell'uso delle armi non è sempre automaticamente scalfita da eventi sporadici (e non provati) posti a carico del titolare della licenza.


Cosa fare in questi casi


Ricorrere con convinzione al Tar reclamando la persistenza del requisito dell'affidabilità nell'uso delle armi.



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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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